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REPUBBLICA ITALIANAIl Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto(Sezione Terza)ha pronunciato la presenteORDINANZASul ricorso numero di registro generale 245 del 2010, proposto da: Razzismo Stop Associazione Onlus, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Dell'Agnese, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 35 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054;controil Comune di Selvazzano Dentro, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Cartia, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 35 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054;il Ministero dell'Interno e il Sindaco del Comune di Selvazzano Dentro, quale ufficiale di governo non costituiti in giudizio; per l'annullamentoprevia sospensione dell'efficacia,dell'ordinanza del Sindaco di Selvazzano Dentro n. 91 del 19.11.2009, avente ad oggetto "ordinanza antiaccattonaggio".
Visto il ricorso con i relativi allegati;Visti tutti gli atti della causa;Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Selvazzano Dentro;Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2010 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori avv. Dell'Agnese per la parte ricorrente e avv. Alberto Salmaso, su delega dell’avv. Cartia, per il Comune resistente; Considerato:- che il ricorso appare ammissibile in quanto l’Associazione ricorrente, iscritta all’elenco e al registro delle associazioni di cui agli artt. 5 e 6 del Dlgs. 9 luglio 2003, n. 215, ha tra i suoi scopi statutari finalità ed obiettivi a difesa delle libertà civili, individuali e collettive - non solo in favore degli immigrati (cfr. l’art. 6 dello Statuto, sesto periodo) - incisi dai contenuti dell’ordinanza impugnata, e dà prova di svolgere la propria attività anche nel Comune di Selvazzano Dentro (cfr. docc. 12 e 13 depositati in giudizio dalla ricorrente il 26 febbraio 2010);- che nel costituirsi in giudizio il Comune resistente, in replica alle censure avversarie, sottolinea che l’ordinanza impugnata si fonda sulle nuove disposizioni dell’art. 54, comma 4, del Dlgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, il quale prevede la possibilità, per il Sindaco, di adottare ordinanze, come quella in esame, a contenuto normativo, ad efficacia a tempo indeterminato e prive del carattere della contingibilità ed urgenza (cfr. pagg. 10 e 12 del controricorso);- che appare dubbia la legittimità costituzionale della fonte legislativa sulla base della quale è stata adottata l’ordinanza impugnata nella parte in cui demanda al Sindaco in via ordinaria “vasti ed indeterminati poteri in tema di tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana” (in tali termini il punto 7 in diritto della sentenza della Corte Costituzionale 1 luglio 2009, n. 196) autorizzati, nel rispetto dei soli principi generali dell'ordinamento, a derogare alla legge;- che appare infatti in contrasto con la Costituzione un potere di ordinanza che dà luogo a fonti dell’ordinamento idonee ad innovare il diritto oggettivo (sui limiti Costituzionali che debbono osservare le norme di legge che prevedono il potere di ordinanza, anche se con riferimento alle ordinanze prefettizie di cui all’art. 2 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, cfr. Corte Costituzionale 2 luglio 1956, n. 8; id. 27 maggio 1961, n. 26; id. 4 gennaio 1977, n. 4);- che la questione di legittimità costituzionale appare rilevante;- che l’ordinamento vigente non consente la repressione di per sé della mendicità che si risolve in una semplice richiesta di aiuto (cfr. Corte Costituzionale 28 dicembre 1995, n. 519);- che la sussistenza del requisito del periculum in mora appare pertanto ravvisabile nell’incisione di diritti e libertà, ivi comprese le finalità di carattere solidaristico e assistenziale proprie degli scopi statutari dell’Associazione, non suscettibili di successivo ristoro, mentre, in un’ottica di bilanciamento, l’interesse pubblico appare sufficientemente salvaguardato dalle norme nazionali che sanzionano la mendicità invasiva connessa a comportamenti illeciti o all’impiego di minori;- che pertanto va accolta la domanda cautelare (cfr. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 20 ordinanza 20 dicembre 1999, n. 2) e, per l’effetto, va sospesa l’esecuzione del provvedimento impugnato fino alla decisione, da parte della Corte Costituzionale, della questione di legittimità costituzionale che è rimessa con separata ordinanza;- che l’esame ulteriore della domanda cautelare va rinviato alla Camera di consiglio che sarà fissata dopo la comunicazione della decisione della Corte costituzionale (cfr. Corte Costituzionale 18 giugno 1997, n. 183; id. 27 gennaio 1995, n. 30);P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, accoglie la suindicata domanda cautelare fino alla decisione, da parte della Corte Costituzionale, della questione di legittimità costituzionale, che viene rimessa con separata ordinanza, e rinvia il seguito dell’esame della domanda cautelare alla Camera di consiglio che sarà fissata dopo la comunicazione di tale decisione.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 3 marzo 2010 con l'intervento dei Magistrati:Giuseppe Di Nunzio, PresidenteElvio Antonelli, ConsigliereStefano Mielli, Primo Referendario, Estensore DEPOSITATA IN SEGRETERIAIl 04/03/2010IL SEGRETARIO

Source: http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/Ordinanza_del_Tar_Veneto_n._160_del_4_marzo_2010.pdf

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