LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI
COMUNICATO UFFICIALE N. 360 DEL 29 maggio 2006 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
Si riportano le decisioni assunte nel corso della riunione del 23 maggio 2006 dalla Commissione Disciplinare costituita dall’avv. Stefano Azzali, Presidente, dall’avv. Salvatore Lo Giudice, V. Presidente, dal dott. Gianpaolo Tosel e dall’avv. Lucio Colantuoni Componenti, con l’assistenza di Stefania Ginesio e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell’A.I.A. sig. Carlo Moretti: “ “ “ N. 36 DEFERIMENTI DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI dott. Riccardo AGRICOLA Il procedimento Con provvedimento del 20/6/2005, il Procuratore Antidoping del CONI deferiva a questa Commissione il dott. Riccardo Agricola, responsabile del settore medico della società Juventus, per violazione della normativa antidoping, deducendo (si precisa che parte dei dati di seguito riportati sono tratti non direttamente dall’atto di deferimento, bensì dalla documentazione allegata allo stesso): a) che con esposto-autodenuncia del 28/6/2000 il dott. Agricola aveva informato la Procura Antidoping di aver ricevuto avviso di conclusione delle indagini preliminari nel procedimento penale aperto a suo carico dalla Procura della Repubblica di Torino per varie imputazioni, ed in particolare per il reato di cui all’art. 1 legge 401/89, per avere (in concorso con Antonio Giraudo, già amministratore delegato della suddetta società) “al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento dicompetizioni sportive organizzate dalla F.I.G.C. (Campionato di calcio di Serie A, CoppaItalia), compiuto una pluralità convergente di atti fraudolenti”, consistiti nel detenere esomministrare ai calciatori della Juventus: 1) specialità medicinali (Liposom Forte,Lidocaina, Xylocaina, Depo-Medrol Fiale, Depo-Medrol + Lidocaina Fiale, Bentelan Fiale,Bentelan compresse, Deflan compresse, Flantadin Compresse, Flebocortid Fiale, Solu-Medrol Fiale, Tricortin 1000) contenenti sostanze rientranti nell’elenco relativo alle “Classidi sostanze proibile e dei metodi proibiti” in materia di doping deliberato dal CONI erecepito dalla F.IG.C.; 2) specialità medicinali (Samyr, Liposom Forte, Neoton, Esafosfina,Depo-Medrol Fiale, Bentelan Fiale, Voltaren), al di fuori delle indicazioni autorizzate dalMinistero della Sanità, senza la prescritta ricettazione, senza l’apposita indicazioneprescrittiva nelle cartelle sanitarie dei calciatori e senza il necessario consenso informato deimedesimi, con l’intento di incrementarne e comunque alterarne le prestazioni; 3) specialitàmedicinali (Orudis iniettabile, Mepral iniettabile) di cui l’acquisto, la conservazione e l’usoerano riservati a ospedali e case di cura e comunque non utilizzabili in situazioni disufficiente sicurezza al di fuori delle strutture ospedaliere; 4) prodotti contenenti creatina adosaggi elevati, in maniera continuativa e senza necessità clinica, al fine di potenziare laprestazioni dei calciatori; nonché per avere omesso; 5) di adottare misure precauzionali (inparticolare sospensione o restrizione dell’attività agonistica) a fronte di situazioni clinicheanomali riguardanti alcuni calciatori (intensi incrementi dei valori di ematocrito, aumentodel volume medio dei globuli rossi, riduzione della concentrazione emoglobinica media eassunzione di ferro non giustificata dall’evidenza clinica di una anemia da carenza di ferro);6) di annotare nelle cartelle cliniche dei calciatori trattati le somministrazioni, leprescriziioni, i dosaggi, la natura e la durata dei trattamenti farmacologici. Tutti fatticommessi tra il luglio 1994 e il settembre 1998;b) che nel citato esposto il dott. Agricola aveva contestato tutti gli addebiti;c) che la conseguente indagine avviata dalla Procura Antidoping (e basata essenzialmentesulle dichiarazioni di Agricola e sulla consulenza tecnica esperita in sede penale) si eraconclusa con provvedimento di archiviazione emesso in data 24/7/2000;d) che dalla sentenza di condanna emessa in data 26/11/2004 nei confronti di Agricola dalTribunale di Torino (per il reato di cui sopra, nonché per quello di cui all’art. 445 c.p.),all’esito di un dibattimento prolungatosi per svariati mesi (nel corso del quale – a seguito diperizia disposta dal giudice - erano state tra l’altro modificate ed ampliate le accuse a suocarico con la contestazione di aver sottoposto i calciatori a metodi doping proibiti ed averdetenuto e somministrato agli stessi “specialità medicinali atte a stimolare l’eritropoiesiquali l’eritropoietina umana ricombinante” od averli sottoposti a pratiche di tipotrasfusionale) erano emersi elementi tali da giustificare la riapertura del procedimentodisciplinare nei confronti del medesimo sanitario;e) che in data 7/3/2005 il CONI aveva richiesto al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) unparere sui seguenti punti: 1) se l’uso di sostanze farmacologiche che non sonoespressamente proibite dalla legge sportiva può essere sanzionato disciplinarmente ecomunque influire sulla regolarità delle competizioni sportive; 2) se, e in base a qualimetodi di indagine, l’uso di sostanze farmacologiche non incluse nella lista delle sostanzesportive può essere accertata dalle autorità sportive;f) che con parere espresso in data 26/4/2005 il TAS aveva, tra l’altro, puntualizzato: 1) cheè possibile sanzionare un comportamento come doping solo se l’infrazione è espressamenteprevista dal Codice WADA (“a substance is prohibited if listed; if not listed it is notprohibited”), con il solo correttivo che l’imputazione può essere estesa all’uso di sostanzeconnesse (“related”) od aventi “similar chemical structure of biological effects”; 2) chel’uso “improprio” di sostanze non vietate non costituisce pertanto violazione della
normativa antidoping, fermo restando che esso potrebbe rilevare sotto l’aspetto dellaviolazione dei principi dell’etica sportiva; 3) che la violazione della normativa antidopingpuò essere accertata non attraverso presunzioni ma soltanto sulla base dei risultati diun’analisi o di qualunque altra fonte di prova (sentenze, rapporti di polizia, confessioni,testimonianze); 4) che il procedimento disciplinare in materia antidoping è assimilabile adun procedimento civile, onde alle violazioni deve applicarsi la normativa civilistica in temadi prescrizione (anche relativamente alle cause di interruzione e sospensione); 5) che intema di regole processuali deve trovare applicazione il principio “tempus regit actum”;g) che dalla citata sentenza del Tribunale di Torino erano stati accertati i seguenticomportamenti addebitabili ad Agricola, valutabili ai fini della riapertura del procedimentodisciplinare antidoping nei suoi confronti: 1) l’organizzazione presso la soc. Juventus di unmagazzino di medicinali soggetto a costante reintegrazione; 2) la somministrazione aicalciatori di detta società di medicinali non vietati dalla normativa antidoping per finalità(incremento delle prestazioni atletiche) non previste dalle relative autorizzazioniministeriali; 3) l’uso di medicinali per i quali sarebbe stata necessaria la preventivadenuncia e/o autorizzazione nonché di medicinali somministrati al fine di provocareabbondante diuresi (e dunque di mascherare eventuali pratiche dopanti); 4) l’uso diEritropoietina;h) che con riguardo alle condotte sub g) dovevano, in sede disciplinare, trovareapplicazione, sotto il profilo sostanziale, il regolamento antidoping approvato con deliberaCONI 30/4/1997 e vigente nel 1998 (segnatamente artt. 1, in tema di nozione di doping, e12, comma 12 in tema di prescrizione degli illeciti) e, sotto il profilo processuale, ilregolamento attualmente (2005) vigente (in particolare l’art. 3.1 secondo cui “il grado diprova richiesto deve essere comunque superiore alla semplice valutazione di probabilità,ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio”);i) che, sentito in data 25/4/2005 dalla Procura Antidoping, il dott. Agricola aveva contestatotutti gli addebiti elencati sub g), in particolare adducendo che prima dell’entrata in vigoredella c.d. legge “Di Bella” non sarebbe esistito nel nostro ordinamento alcun divietonormativo di utilizzazione di medicinali (quali Liposom, Samyr, Neoton, Esafosfina) perfinalità diverse da quelle specificamente indicate nell’autorizzazione ministeriale. Negavainoltre nel modo più assoluto di aver mai fatto uso di Eritropoietina. Si riportavano i motividi gravame proposti avverso la sentenza di condanna penale e produceva documentazionedifensiva;l) che tali deduzioni non erano tuttavia tali da giustificare l’archiviazione del procedimentodisciplinare dovendosi sottoporre al vaglio della Commissione Disciplinare la condotta deldott. Agricola atteso che gli accertamenti svolti in sede penale (in particolare in ordine agliacquisti e alle giacenze di magazzino di farmaci contenenti sostanze vietate e quindisomministrabili solo previa denunzia o autorizzazione) consentivano di ritenere (fermarestando l’autonomia dell’ordinamento sportivo rispetto a quello penale sancita dall’art. 1legge 280/03), con giudizio probatorio superiore al semplice grado di probabilità, che aicalciatori della Juventus fossero stati effettivamente somministrati farmaci per finalitàdiverse da quelle stabilite dalla autorizzazione ministeriale. Per quanto concerne inparticolare i corticosteroidi il Tribunale di Torino (analizzando accuratamente lecertificazioni mediche riguardanti un gran numero di calciatori) aveva escluso che lasomministrazione degli stessi (ad es. del Bentelan) potesse essere avvenuta per finalitàterapeutiche (cura di processi infiammatori);m) che anche quanto alla somministrazione di Eritropoietina le conclusioni rassegnate daiperiti d’ufficio nel processo penale concretavano quella ragionevole valutazione diprobabilità che giustificava il deferimento del dott. Agricola;n) che era dubbio che nei riguardi del dott. Agricola fosse maturato il termine di
prescrizione degli illeciti, dovendosi tener conto – ai fini dell’eventuale interruzione di dettotermine – della “autodenuncia” presentata dall’Agricola medesimo in data 28/6/2000. Tanto esposto il Procuratore Antidoping deferiva Riccardo Agricola per violazione degliartt. 1 e 12 n. 4 del Regolamento Antidoping in vigore negli anni 1997-98, chiedendol’irrogazione nei suoi confronti della sanzione di 2 anni di sospensione da qualunque attivitàmedico-sportiva. Nel corso dell’udienza del 29/9/2005, questa Commissione accoglieva - con Ordinanza inpari data - la richiesta di rinvio del dibattimento presentata il 21/9/2005 dal Capodell’Ufficio di Procura Antidoping (per concomitanti impegni in altra sede) e l’analogaistanza avanzata dalla difesa del deferito il 27/6/2005 e ribadita nel corso dell’udienza del29/9/2005, disponendo il rinvio del procedimento al 9/11/2005. In data 7/11/2005, la difesa del dott. Agricola presentava a sua volta una richiesta di rinvio,per concomitanti impegni inerenti la propria attività di difensore nell’ambito di dueprocedimenti ordinari, uno avanti il Tribunale di Torino ed il secondo avanti la Corted’Appello di Torino. Il procedimento veniva così rinviato al 14/12/2005 e, a seguito di nuova istanza di rinviopresentata dal deferito il 2/12/2005 (dovendo lo stesso ed il suo patrocinatore presenziare adun’udienza del procedimento penale in corso di svolgimento innanzi alla Corte d’Appello diTorino e coinvolgente il dott. Agricola), al 13/1/2006. Infine, il 21/12/2005, il Capo dell’Ufficio di Procura Antidoping avanzava a sua volta unanuova istanza di rinvio, al fine di poter prendere visione delle motivazioni poste dalla Corted’Appello di Torino a fondamento della sentenza di assoluzione dalla stessa emessa il14/12/2005 nei confronti del dott. Riccardo Agricola. Una volta pubblicate le motivazioni di tale sentenza (pubblicazione avvenuta il 9/3/2006) epur in pendenza del ricorso in Cassazione proposto dall’Ufficio della Procura Generalepresso la Corte d’Appello di Torino, questa Commissione provvedeva a fissare l’odiernaudienza di discussione del procedimento a carico del dott. Riccardo Agricola. Alla riunione è comparso il rappresentante dell’Ufficio di Procura Antidoping il quale hachiesto la dichiarazione della responsabilità dell’incolpato, confermando la richiesta di cuiall’atto di deferimento di irrogare al dott. Riccardo Agricola la sanzione di anni due disqualifica. Ad avviso della Procura Antidoping infatti, la Corte d’Appello di Torino ha posto afondamento della propria decisione assolutoria gli stessi fatti, così come valutati dal primogiudice nella loro oggettività, giungendo ad una diversa valutazione circa la loro rilevanzapenale. Per queste ragioni, i motivi alla base del deferimento e della originaria richiestasanzionatoria non sono mutati. Sono comparsi altresì il deferito e il suo difensore, il quale, in via istruttoria ha chiesto:l’ammissione dei testi indicati nella lista depositata in data 17/05/2006 e/o, in viaalternativa, l’acquisizione delle dichiarazioni sottoscritte dai medesimi soggetti indicaticome testi; l’acquisizione di una memoria relativa alla compatibilità dei quantitativi dimedicinali incriminati con il numero di calciatori mediamente bisognosi di cura nel corso diuna stagione sportiva; l’acquisizione di un’analisi UEFA relativa all’incidenza degliinfortuni di calciatori appartenenti ad alcune squadre europee, fra le quali la Juventus;l’acquisizione del testo di una intercettazione telefonica disposta dalla Procura dellaRepubblica di Torino nell’ambito di altro procedimento penale a carico del dott. Agricola. A tali richieste istruttorie, la Procura Antidoping si opponeva alla richiesta di acquisizionedi prove testimoniali e si rimetteva alla decisione di questa Commissione Disciplinarerelativamente alle acquisizioni documentali, pur sottolineandone l’irrilevanza.
La difesa del deferito ha poi concluso chiedendo in via principale dichiararsi l’estinzione dell’illecito disciplinare per intervenuta prescrizione e, in via subordinata, il proscioglimento nel merito del proprio assistito. In particolare, la difesa, dopo aver rilevato l’estraneità all’ordinamento sportivo dello schema penal-processualistico di cui all’art. 129 c.p.p. (obbligo dell’immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità) ha eccepito il decorso del termine massimo di prescrizione previsto vuoi dal Regolamento Antidoping vigente all’epoca dei fatti vuoi dal C.G.S. E ciò anche ove si volesse ritenere applicabile la disciplina dettata dal codice civile in materia di prescrizione e cause di sospensione e interruzione del relativo termine (artt. 2943 e ss. c.c.). A tali fini, infatti, la c.d. “autodenuncia” presentata dal deferito Agricola non potrebbe costituire atto tipico idoneo ad interrompere la prescrizione. Tale atto, secondo tesi difensiva, assume in realtà contenuto opposto rispetto al riconoscimento dell’altrui diritto e, pertanto, come confermato dalla Suprema Corte, non potrebbe mai essere annoverato nella categoria degli atti con efficacia interruttiva. In via graduata, la difesa - ribadendo ancora una volta che nessuno dei farmaci utilizzati, all’epoca dei fatti, era vietato dalla normativa antidoping - ha sostenuto l’estraneità del deferito alle violazioni contestate nell’atto di deferimento anche alla luce delle motivazioni della sentenza della Corte d’Appello di Torino (di riforma della sentenza di primo grado) la quale ha escluso la responsabilità penale dell’imputato, giudicando errata e insufficiente la motivazione del primo giudice in applicazione dei criteri di valutazione della prova, scientifica e indiziaria. Relativamente alla questione della presunta prescrizione, sollevata dalla difesa dell’Agricola, la Procura Antidoping, rimettendosi alla valutazione data dal TAS nella citata pronuncia, ritiene che – pur trattandosi di istituto di natura sostanziale - essa non sia intervenuta, dovendosi considerare l’autodenuncia del deferito del giugno 2000 fatto interrruttivo del relativo termine. A ciò si aggiunga che, a detta della Procura, la semplice apertura di un fascicolo, da parte della Procura stessa, indipendentemente dalla sua origine (d’ufficio o a seguita di esposto- autodenuncia), si configurerebbe come fatto interruttivo del termine di prescrizione, risultando pertanto irrilevante la natura confessoria o meno della dichiarazione del dottor Agricola. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che, a prescindere dalla precisa individuazione degli specifici addebiti contestati ad Agricola (sul punto, non può non convenirsi con la difesa circa l’indubbia carenza dell’atto di deferimento), appare assorbente, rispetto all’esame del merito (come pure rispetto alle altre eccezioni di ordine processuale sollevate dalla difesa), il rilievo dell’intervenuto decorso del termine di prescrizione degli illeciti. Al riguardo deve anzitutto precisarsi: a) che quelle contestate dalla Procura Antidoping ad Agricola sono violazioni della normativa Antidoping; b) che dette violazioni concernono disposizioni (artt. 1 e 12) contenute nel Regolamento Antidoping approvato con deliberazione CONI del 30/4/1997 in vigore anche nel 1998 (v. par. 8 dell’atto di deferimento); c) che l’epoca di cessazione degli illeciti contestati (non espressamente indicata nell’atto di deferimento), va individuata, sulla base delle risultanze della sentenza del Tribunale di Torino del 26/11/2004, nell’ottobre del 1998 (v. capi G-H-I dell’intestazione di detta pronuncia). Ciò detto, rileva la Commissione che il termine di prescrizione (che, nonostante i dubbi sollevati al riguardo dalla pronuncia del TAS, è indiscutibilmente istituto di carattere sostanziale) applicabile nella specie non può che essere quello di 5 anni stabilito dall’art. 12, comma 9 del citato Regolamento Antidoping (vigente all’epoca dei fatti), essendo
preclusa l’applicazione del più lungo termine di 8 anni - previsto dal Regolamentoattualmente vigente (art. 17, comma 5) - dal principio generale della irretroattività dellalegge e dei regolamenti (art. 11 Disposizioni preliminari del codice civile; art. 2 codicepenale), salva l’ipotesi di lex mitior, la cui l’applicazione retroattiva è giustificata dalprincipio del favor rei (v. sul punto Parere TAS 26/4/2005, par. 50 ss.). Termine di cinqueanni sul quale la stessa Procura Antidoping , in sede di dibattimento, ha manifestatoconsenso. Ora, poiché la citata disposizione regolamentare non contempla alcun caso di interruzione,sospensione o prolungamento del termine di prescrizione (diversamente da quanto dispostodall’art. 18, comma 3 del vigente C.G.S., e dall’art. 13, comma 3 del C.G.S. vigenteall’epoca dei fatti), ritiene la Commissione che per gli illeciti contestati ad Agricola laprescrizione sia definitivamente maturata nell’ottobre 2003, cioè in epoca di gran lungaanteriore all’atto di deferimento (21/06/2005). Va considerato che neppure i successiviRegolamenti Antidoping (v. da ultimo art. 17, comma 5 del Regolamento in vigoredall’1/1/2005) hanno introdotto disposizioni in tema di cause di sospensione ed interruzionedella prescrizione, ma si sono limitate ad allungare sensibilmente il termine di prescrizione(portato da ultimo ad 8 anni), evidentemente ritenendosi che ciò fosse sufficiente a garantireefficacemente le esigenze di accertamento processuale e repressione disciplinare dei fatti didoping, a prescindere dalla presenza o meno di atti interruttivi o sospensivi del corso dellaprescrizione. A fronte del chiaro dettato normativo (da mettere a confronto con la diversa disciplina dellaprescrizione dettata dalla F.I.G.C. per gli illeciti previsti dal C.G.S.: v. art. 18 del C.G.S. attualmente in vigore) appare a questa Commissione una forzatura interpretativa quellaprospettata (sia pure in termini problematici) dal TAS nel citato parere (par. 78), secondocui, in difetto di espressa disciplina rinvenibile nei regolamenti antidoping, dovrebbetrovare applicazione analogica, in materia di cause di interruzione e sospensione del terminedi prescrizione, la normativa del codice civile (ciò in quanto “le leggi antidoping sancitedalle autorità sportive sono leggi di diritto privato”). L’assunto non convince non foss’altroperché le norme del codice civile italiano (artt. 2934 ss.) di cui dovrebbe farsi applicazioneanalogica (in malam partem) in sede sportiva (in particolare con l’effetto di far decorrere unnuovo periodo quinquennale di prescrizione in conseguenza di ciascun atto interruttivo: v. art. 2945, comma 1 c.c.) sono destinate a regolamentare la prescrizione dei diritti soggettivi(v. art. 2934, comma 1 c.c.: “ogni diritto si estingue per prescrizione quando il titolare nonlo esercita per il tempo determinato dalla legge”), laddove dinanzi agli organi dellagiustizia sportiva si discute di estinzione di illeciti disciplinari. Per tale ragione sarebbeoltremodo arduo trovare una qualche approssimativa corrispondenza tra le cause disospensione e interruzione della prescrizione dei diritti contemplate dal codice civile (artt. 2941 ss.) e quelle ipotizzabili in materia di accertamento di illeciti disciplinari, quali adesempio l’atto di costituzione in mora del debitore (art. 2943, comma 2 c.c.). Comunque, anche a volersi cimentare in questa ardita operazione ermeneutica, appareevidente che l’atto interruttivo della prescrizione delle violazioni antidoping in astrattocorrispondente alla proposizione del giudizio civile (art. 2943, comma 1 c.c.) dovrebbeessere individuato non nella semplice apertura dell’inchiesta disciplinare, bensì nell’atto diformale contestazione degli addebiti, e cioè nel vero e proprio deferimento dell’incolpatodinanzi agli organi della giustizia sportiva, mentre quello corrispondente al “riconoscimentodel diritto da parte di colui contro il quale lo stesso può essere fatto valere” (art. 2944 c.c.)dovrebbe essere individuato nella vera e propria confessione o ammissione dell’illecito daparte del tesserato. Nella specie, allora, con riguardo alla prima causa interruttiva, si osservache nessuna formulazione di addebiti a carico di Agricola risulta essere avvenutanell’inchiesta aperta dalla Procura Antidoping a seguito dell’esposto presentato dal medico
il 28/6/2000, inchiesta del resto sollecitamente archiviata dalla stessa Procura Antidoping neppure un mese dopo. Sotto questo profilo l’unico atto interruttivo ipotizzabile è dunque quello rappresentato dal provvedimento di deferimento emesso dalla Procura Antidoping il 21/6/2005, quindi ben oltre il termine di prescrizione quinquennale. Con riguardo poi alla seconda causa interruttiva sopra ipotizzata, si rileva che il citato “esposto Agricola” del 28/6/2000, benchè definito “autodenuncia” dallo stesso medico, lungi dal rappresentare una sorta di confessione scritta della propria responsabilità disciplinare per i fatti contestatigli in sede penale, si configura invece come una contestazione di tutte le accuse ed una affermazione della propria lealtà ed onestà sportiva (“ritengo di avere sempre operato nel rispetto di tutte le norme di legge, ivi compresi i regolamenti sportivi, e pertanto respingo fermamente l’accusa che mi viene rivolta e che coinvolge l’intera mia attività professionale colpendo la mia figura di medico dello sport e più in generale la mia reputazione”). D’altra parte ulteriore, perentoria affermazione di innocenza è stata formulata dal dott. Agricola in sede di audizione da parte della Procura Antidoping in data 19/7/2000 (v. all.to n. 9 all’atto di deferimento). Si deve dunque concludere che, in relazione agli illeciti contestati al dott. Agricola nessun atto interruttivo della prescrizione (riconducibile alle previsioni degli artt. 2943 ss. c.c.) risulta essere intervenuto ben prima del 21/6/2005 (momento in cui lo stesso è stato deferito per fatti commessi tra il luglio 1994 e il settembre 1998). Per tale considerazione, appare ultroneo ogni altro approfondimento circa le istanze istruttorie presentate in limine dalla difesa del dottor Agricola. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera l’estinzione dell’azione disciplinare nei confronti del dottor Riccardo Agricola per intervenuta prescrizione.
Il Presidente: f.to avv. Stefano Azzali“ “ “
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