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RISOLUZIONE N. 63/E
Roma, 28 marzo 2007
Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ______________
OGGETTO: Istanza d’interpello. Articolo 167, comma 5, del D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917
Il soggetto controllante in oggetto ha richiesto la disapplicazione delle disposizioni contenute negli articoli 167 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) in relazione ai redditi derivanti dalla società controllata sopra specificata per i seguenti La società istante controlla la società ALFA, con sede in Cipro, tramite la società statunitense BETA, a sua volta controllata al 100 per cento. Per i redditi prodotti dalla società controllata, l’istante ritiene si debba disapplicare, ai sensi dell’articolo 167, comma 5, lettera b), del TUIR, il disposto del medesimo articolo 167, comma 1, in quanto dal controllo della predetta società non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati. A tal fine, la medesima società evidenzia che: GAMMA ha acquisito il controllo di diritto totalitario di BETA, BETA è a capo di un gruppo composto di varie società operative; le società operative fanno capo a ALFA, residente a Cipro, che è a sua volta interamente controllata da BETA; L'istante ritiene che l'effetto di localizzazione dei redditi in un Paese con regime fiscale privilegiato, qual è Cipro, non si verificherebbe se gli utili prodotti da ALFA fossero distribuiti, sotto forma di dividendi, alla propria diretta controllante residente negli Stati Uniti, Paese non rientrante tra quelli a fiscalità privilegiata. Detti utili subirebbero, infatti, le imposte prima a Cipro nella misura del 10% a Cipro e successivamente negli Stati Uniti (al momento della distribuzione) nella misura del 35% secondo le ordinarie disposizioni della leggi Il regime fiscale statunitense prevede, infatti, che i dividendi provenienti da una partecipata estera siano tassati con il meccanismo del credito d'imposta indiretto. A tal fine, il reddito ante imposte della partecipata estera è rideterminato secondo le norme statunitensi ed incrementato della quota parte dei costi ed oneri sostenuti dalla partecipante attribuibili alla partecipata; l'imponibile così rideterminato sconta l'imposta ordinaria statunitense nella misura del 35%. Per le imposte già versate all'estero dalla partecipata, infine, è riconosciuto un Affinché gli utili prodotti a Cipro siano assoggettati ad una tassazione congrua ai fini della disapplicazione dell’articolo 167, comma 1, del TUIR, la società istante ritiene sufficiente assumere l'impegno a farne deliberare ogni anno la distribuzione al socio unico statunitense. La misura di detta distribuzione sarebbe tale da assicurare sul reddito prodotto a Cipro una imposizione che, sommando le imposte pagate a Cipro con quelle pagate negli Stati Uniti, risulti non inferiore al 70% dell'aliquota IRES vigente in Italia. A supporto della richiesta di cui sopra, la società istante ha presentato varia documentazione, debitamente elencata nell’istanza di interpello. PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
La richiesta avanzata dalla società istante trae motivo dalla circostanza che la società controllata ALFA ha sede in Cipro, paese che costituisce territorio a fiscalità privilegiata, ai sensi dall'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 21 novembre 2001, recante disposizioni di attuazione della disciplina sulle società controllate estere (cfc) di cui all’art. 167 del TUIR. Come noto, dette disposizioni prevedono l’imputazione per trasparenza del reddito prodotto dalla cfc alla società controllante residente. Le disposizioni in esame, tuttavia, non si applicano se il soggetto residente dimostra, alternativamente, che la società non residente svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato nel quale ha sede [art. 167, comma 5, lettera a) del TUIR]; ovvero che dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti ai regimi fiscali privilegiati indicati dal citato Decreto [ lettera b) del Dall’insieme delle affermazioni rese nell’istanza, si desume che: l’istante ha acquisito il controllo indiretto di ALFA, a seguito dell’acquisizione della società statunitense BETA; la controllata ha sede in Cipro, dove, a partire dal 2006, è soggetta alle ordinarie imposte sulla società, con aliquota del 10% (fino al 2005, invece, la società beneficiava del regime di tassazione speciale per le società offshore, ed era quindi tassata con aliquota pari al 4,25%); la controllata estera svolge principalmente attività di gestione delle partecipazioni e coordinamento dei servizi prestati dalle proprie stabili coerentemente con la natura – pressoché esclusivamente gestoria – dell’attività svolta, la maggioranza del personale di ALFA opera presso le stabili organizzazioni e comunque nessuno dei dipendenti è Considerato, quindi, che la società residente in Cipro non svolge in tale paese un'effettiva attività industriale o commerciale come sua principale attività, avvalendosi di una apposita struttura organizzativa, l’istante, al fine di ottenere la disapplicazione delle disposizioni dell’art. 167 del TUIR, ha invocato l’esimente di cui lettera b) del comma 5 della disposizione citata. Con specifico riferimento alla esimente in questione, si osserva che la relativa disposizione di legge utilizza una formula ampia, “… dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati …”. Al riguardo, l’articolo 5, comma 3, del d.m. n. 429 del 2001, prevede che ai fini del parere favorevole dell'Amministrazione finanziaria rileva, “in particolare”, il fatto che i redditi conseguiti dal soggetto non residente sono prodotti in misura non inferiore al 75% in Stati o territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata ed ivi sottoposti integralmente a tassazione ordinaria. Nella fattispecie in esame, non v’è dubbio che i redditi della controllata estera sono “prodotti” a Cipro e, dunque, in un Paese a fiscalità privilegiata, per cui la specifica condizione prevista dal citato d.m. per la disapplicazione della disciplina cfc non risulta verificata. Come affermato dalla scrivente in precedenti documenti di prassi (cfr. circ. 16 giugno 2004, n. 26, par. 3.2, e circ. 16 novembre 2000, n. 207, par. 1.1.1.) e come emerge, altresì, dal testo della disposizione del d.m., occorre rilevare, tuttavia, che le ipotesi di disapplicazione contenute nel medesimo decreto devono ritenersi menzionate a titolo esemplificativo e non esaustivo. A parere della scrivente, pertanto, è possibile affermare che il riconoscimento dell’esimente in questione possa discendere anche da una valutazione concreta dei complessivi risultati fiscali derivanti da una determinata Il legislatore, in altri termini, ha ritenuto che la localizzazione delle partecipazioni in un Paese a fiscalità privilegiata non comporta il conseguimento di effetti elusivi, se il regime complessivamente applicabile ai predetti redditi non è inferiore in termini sostanziali a quello applicabile in Italia, né sussiste in concreto il pericolo, che l’imputazione alla controllante del reddito della cfc intende contrastare, di una scarsa trasparenza degli elementi conoscitivi utili ai fini della determinazione del reddito e, in specie, di un ingiustificato differimento La ratio della disposizione dell’articolo 167, comma 1, lettera b) TUIR, in sostanza, è quella di garantire che i redditi prodotti all’estero siano tassati almeno una volta in misura congrua. Come affermato nella relazione di accompagnamento al disegno di legge che ha introdotto nel nostro ordinamento la disciplina cfc, l'esimente in parola tende ad escludere dall'ambito applicativo del provvedimento anche i gruppi che dimostrino di subire, comunque, una tassazione congrua all'estero o per i quali la localizzazione di imprese in “paradisi fiscali” costituisce una modalità legata al loro assetto operativo. In tale ottica, quindi, ai fini della applicazione al caso in esame della disciplina dell’articolo 167 TUIR, occorre valutare il carico fiscale complessivamente gravante sul gruppo, in relazione al reddito prodotto dalla Tanto premesso, nell’istanza si afferma che il reddito prodotto dalla società ALFA, la cfc alla quale si riferisce l’istanza in esame, è tassato una prima volta a Cipro, con l’aliquota del 10%, al momento della produzione. Successivamente, detto reddito, sarà assoggettato a tassazione ordinaria sotto forma di dividendi, se e quando distribuito alla società BETA con sede negli USA, società che detiene il controllo totale della ALFA. Nella fattispecie, quindi, quanto maggiore è l’utile prodotto che ALFA distribuisce alla propria controllante diretta BETA, tanto maggiore sarà la tassazione complessiva a livello di gruppo, in quanto alla tassazione dell’utile a Cipro (10%) si aggiunge la tassazione del dividendo negli USA (35%, al lordo Ciò premesso, la scrivente ritiene che nella fattispecie in esame sia possibile riconoscere in capo alla GAMMA la disapplicazione delle disposizioni dell’articolo 167 del TUIR, sulla base dell’esimente di cui alla lettera b) del comma 5, del medesimo articolo, a condizione che GAMMA si impegni ad esibire tutti i documenti, dati, informazioni ed elementi direttamente o indirettamente utili ai fini della conoscenza delle vicende fiscalmente rilevanti di ALFA e che quest’ultima distribuisca anno per anno a BETA l’utile dell’esercizio in misura tale che l’imposta complessivamente ed effettivamente applicata nei rispettivi paesi in capo a ALFA e in capo a BETA sia almeno pari per ciascun anno al 27% dell’utile lordo di ALFA, con un livello di tassazione, pertanto, parametrato sull’aliquota minima prevista per la tassazione separata del reddito delle cfc dall’articolo 167, comma 6 del TUIR. Nella fattispecie, inoltre, l’accoglimento dell’istanza è motivata dalle seguenti la tassazione complessiva, conseguente all’eventuale tassazione per trasparenza in capo a GAMMA del reddito prodotto da ALFA sulla base della disciplina delle cfc, realizzerebbe una doppia imposizione economica particolarmente onerosa, per effetto della pesante imposizione scontata in USA; la collocazione della residenza in Cipro della controllata ALFA preesisteva all’acquisizione del suo controllo da parte di GAMMA e non è quindi imputabile all’intento di creare una struttura del gruppo societario a fini di GAMMA, come detto, assume l’onere di garantire la distribuzione di una quota minima dell’utile dalla stessa conseguito e dimostrare, inoltre, la determinazione e la composizione del reddito della CFC. A tale ultimo riguardo, in particolare, sarà onere della società istante GAMMA dimostrare anno per anno la sussistenza delle condizioni di cui sopra, attraverso dati e documenti da cui risulti la composizione e le modalità di determinazione del reddito della società con sede in Cipro, la distribuzione di tale reddito alla controllante con sede negli USA nei termini sopra indicati e la misura della tassazione cui è stato complessivamente assoggettato il reddito prodotto Tali dati e documenti dovranno essere forniti da GAMMA all’Ufficio locale competente entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo di imposta in corso alla data di chiusura dell’esercizio della In conclusione, alla luce delle norme richiamate e delle considerazioni esposte, nonché subordinatamente alle condizioni sopra specificate, si ritiene che la società GAMMA non consegua dalla partecipazione in ALFA l’effetto di localizzare redditi in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato, come disposto dall’art. 167, comma 5, lettera b), del TUIR. Conseguentemente, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, ritiene che possa essere disapplicato il disposto dell'articolo 167, comma 1, del TUIR, relativamente ai redditi conseguiti nell'esercizio 2006 dalla società controllata ALFA, residente a Cipro. Per converso, la disciplina cfc sarà pienamente applicabile in capo a GAMMA in ogni periodo d’imposta nel quale la società istante non abbia dimostrato il verificarsi della condizione sopra indicata. La validità della presente risposta è, in ogni caso, circoscritta ai redditi conseguiti dalla predetta controllata in ciascuno dei periodi d'imposta - anche successivi al 2006 - per i quali sia rispettata la condizione sopra descritta e sussistano i presupposti di fatto e di diritto e sulla base dei quali la risposta Da ultimo, è opportuno precisare che il parere reso esplica effetti anche con riferimento alla disapplicazione dell’articolo 89, comma 3, TUIR con riferimento al periodo di imposta 2006 nel quale sono state acquisite le partecipazioni nella società ALFA. Tale disposizione, infatti, consente la detassazione dei dividendi provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata, qualora, in presenza delle condizioni prima richiamate, possa ritenersi che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso delle medesime, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati.

Source: http://www.studiomodolo.it/Documenti/Prassi/Fisco/Risoluz/Marzo/2007/63_2007.pdf

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