RISOLUZIONE N. 63/E Roma, 28 marzo 2007 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ______________ OGGETTO: Istanza d’interpello. Articolo 167, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Il soggetto controllante in oggetto ha richiesto la disapplicazione delle
disposizioni contenute negli articoli 167 del Testo Unico delle imposte sui
redditi, approvato con DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) in relazione ai
redditi derivanti dalla società controllata sopra specificata per i seguenti
La società istante controlla la società ALFA, con sede in Cipro, tramite la
società statunitense BETA, a sua volta controllata al 100 per cento.
Per i redditi prodotti dalla società controllata, l’istante ritiene si debba
disapplicare, ai sensi dell’articolo 167, comma 5, lettera b), del TUIR, il disposto
del medesimo articolo 167, comma 1, in quanto dal controllo della predetta
società non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati in cui sono
sottoposti a regimi fiscali privilegiati.
A tal fine, la medesima società evidenzia che:
GAMMA ha acquisito il controllo di diritto totalitario di BETA,
BETA è a capo di un gruppo composto di varie società operative;
le società operative fanno capo a ALFA, residente a Cipro, che è
a sua volta interamente controllata da BETA;
L'istante ritiene che l'effetto di localizzazione dei redditi in un Paese con
regime fiscale privilegiato, qual è Cipro, non si verificherebbe se gli utili prodotti
da ALFA fossero distribuiti, sotto forma di dividendi, alla propria diretta
controllante residente negli Stati Uniti, Paese non rientrante tra quelli a fiscalità
privilegiata. Detti utili subirebbero, infatti, le imposte prima a Cipro nella misura
del 10% a Cipro e successivamente negli Stati Uniti (al momento della
distribuzione) nella misura del 35% secondo le ordinarie disposizioni della leggi
Il regime fiscale statunitense prevede, infatti, che i dividendi provenienti
da una partecipata estera siano tassati con il meccanismo del credito d'imposta
indiretto. A tal fine, il reddito ante imposte della partecipata estera è
rideterminato secondo le norme statunitensi ed incrementato della quota parte dei
costi ed oneri sostenuti dalla partecipante attribuibili alla partecipata; l'imponibile
così rideterminato sconta l'imposta ordinaria statunitense nella misura del 35%.
Per le imposte già versate all'estero dalla partecipata, infine, è riconosciuto un
Affinché gli utili prodotti a Cipro siano assoggettati ad una tassazione
congrua ai fini della disapplicazione dell’articolo 167, comma 1, del TUIR, la
società istante ritiene sufficiente assumere l'impegno a farne deliberare ogni anno
la distribuzione al socio unico statunitense. La misura di detta distribuzione
sarebbe tale da assicurare sul reddito prodotto a Cipro una imposizione che,
sommando le imposte pagate a Cipro con quelle pagate negli Stati Uniti, risulti
non inferiore al 70% dell'aliquota IRES vigente in Italia.
A supporto della richiesta di cui sopra, la società istante ha presentato
varia documentazione, debitamente elencata nell’istanza di interpello.
PARERE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
La richiesta avanzata dalla società istante trae motivo dalla circostanza che
la società controllata ALFA ha sede in Cipro, paese che costituisce territorio a
fiscalità privilegiata, ai sensi dall'articolo 1, comma 1, del decreto ministeriale 21
novembre 2001, recante disposizioni di attuazione della disciplina sulle società
controllate estere (cfc) di cui all’art. 167 del TUIR.
Come noto, dette disposizioni prevedono l’imputazione per trasparenza
del reddito prodotto dalla cfc alla società controllante residente. Le disposizioni
in esame, tuttavia, non si applicano se il soggetto residente dimostra,
alternativamente, che la società non residente svolge un'effettiva attività
industriale o commerciale, come sua principale attività, nello Stato nel quale ha
sede [art. 167, comma 5, lettera a) del TUIR]; ovvero che dalle partecipazioni
non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono
sottoposti ai regimi fiscali privilegiati indicati dal citato Decreto [ lettera b) del
Dall’insieme delle affermazioni rese nell’istanza, si desume che:
l’istante ha acquisito il controllo indiretto di ALFA, a seguito
dell’acquisizione della società statunitense BETA;
la controllata ha sede in Cipro, dove, a partire dal 2006, è soggetta alle
ordinarie imposte sulla società, con aliquota del 10% (fino al 2005,
invece, la società beneficiava del regime di tassazione speciale per le
società offshore, ed era quindi tassata con aliquota pari al 4,25%);
la controllata estera svolge principalmente attività di gestione delle
partecipazioni e coordinamento dei servizi prestati dalle proprie stabili
coerentemente con la natura – pressoché esclusivamente gestoria –
dell’attività svolta, la maggioranza del personale di ALFA opera presso
le stabili organizzazioni e comunque nessuno dei dipendenti è
Considerato, quindi, che la società residente in Cipro non svolge in tale
paese un'effettiva attività industriale o commerciale come sua principale attività,
avvalendosi di una apposita struttura organizzativa, l’istante, al fine di ottenere la
disapplicazione delle disposizioni dell’art. 167 del TUIR, ha invocato l’esimente
di cui lettera b) del comma 5 della disposizione citata.
Con specifico riferimento alla esimente in questione, si osserva che la
relativa disposizione di legge utilizza una formula ampia, “… dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati …”.
Al riguardo, l’articolo 5, comma 3, del d.m. n. 429 del 2001, prevede che
ai fini del parere favorevole dell'Amministrazione finanziaria rileva, “in particolare”, il fatto che i redditi conseguiti dal soggetto non residente sono
prodotti in misura non inferiore al 75% in Stati o territori diversi da quelli a
fiscalità privilegiata ed ivi sottoposti integralmente a tassazione ordinaria.
Nella fattispecie in esame, non v’è dubbio che i redditi della controllata
estera sono “prodotti” a Cipro e, dunque, in un Paese a fiscalità privilegiata, per
cui la specifica condizione prevista dal citato d.m. per la disapplicazione della
disciplina cfc non risulta verificata.
Come affermato dalla scrivente in precedenti documenti di prassi (cfr.
circ. 16 giugno 2004, n. 26, par. 3.2, e circ. 16 novembre 2000, n. 207, par.
1.1.1.) e come emerge, altresì, dal testo della disposizione del d.m., occorre
rilevare, tuttavia, che le ipotesi di disapplicazione contenute nel medesimo
decreto devono ritenersi menzionate a titolo esemplificativo e non esaustivo.
A parere della scrivente, pertanto, è possibile affermare che il
riconoscimento dell’esimente in questione possa discendere anche da una
valutazione concreta dei complessivi risultati fiscali derivanti da una determinata
Il legislatore, in altri termini, ha ritenuto che la localizzazione delle
partecipazioni in un Paese a fiscalità privilegiatanon comporta il conseguimento
di effetti elusivi, se il regime complessivamente applicabile ai predetti redditi non
è inferiore in termini sostanziali a quello applicabile in Italia, né sussiste in
concreto il pericolo, che l’imputazione alla controllante del reddito della cfc
intende contrastare, di una scarsa trasparenza degli elementi conoscitivi utili ai
fini della determinazione del reddito e, in specie, di un ingiustificato differimento
La ratio della disposizione dell’articolo 167, comma 1, lettera b) TUIR, in
sostanza, è quella di garantire che i redditi prodotti all’estero siano tassati almeno
una volta in misura congrua. Come affermato nella relazione di
accompagnamento al disegno di legge che ha introdotto nel nostro ordinamento
la disciplina cfc, l'esimente in parola tende ad escludere dall'ambito applicativo
del provvedimento anche i gruppi che dimostrino di subire, comunque, una
tassazione congrua all'estero o per i quali la localizzazione di imprese in
“paradisi fiscali” costituisce una modalità legata al loro assetto operativo.
In tale ottica, quindi, ai fini della applicazione al caso in esame della
disciplina dell’articolo 167 TUIR, occorre valutare il carico fiscale
complessivamente gravante sul gruppo, in relazione al reddito prodotto dalla
Tanto premesso, nell’istanza si afferma che il reddito prodotto dalla
società ALFA, la cfc alla quale si riferisce l’istanza in esame, è tassato una prima
volta a Cipro, con l’aliquota del 10%, al momento della produzione.
Successivamente, detto reddito, sarà assoggettato a tassazione ordinaria sotto
forma di dividendi, se e quando distribuito alla società BETA con sede negli
USA, società che detiene il controllo totale della ALFA.
Nella fattispecie, quindi, quanto maggiore è l’utile prodotto che ALFA
distribuisce alla propria controllante diretta BETA, tanto maggiore sarà la
tassazione complessiva a livello di gruppo, in quanto alla tassazione dell’utile a
Cipro (10%) si aggiunge la tassazione del dividendo negli USA (35%, al lordo
Ciò premesso, la scrivente ritiene che nella fattispecie in esame sia
possibile riconoscere in capo alla GAMMA la disapplicazione delle disposizioni
dell’articolo 167 del TUIR, sulla base dell’esimente di cui alla lettera b) del
comma 5, del medesimo articolo, a condizione che GAMMA si impegni ad
esibire tutti i documenti, dati, informazioni ed elementi direttamente o
indirettamente utili ai fini della conoscenza delle vicende fiscalmente rilevanti di
ALFA e che quest’ultima distribuisca anno per anno a BETA l’utile
dell’esercizio in misura tale che l’imposta complessivamente ed effettivamente
applicata nei rispettivi paesi in capo a ALFA e in capo a BETA sia almeno pari
per ciascun anno al 27% dell’utile lordo di ALFA, con un livello di tassazione,
pertanto, parametrato sull’aliquota minima prevista per la tassazione separata del
reddito delle cfc dall’articolo 167, comma 6 del TUIR.
Nella fattispecie, inoltre, l’accoglimento dell’istanza è motivata dalle seguenti
la tassazione complessiva, conseguente all’eventuale tassazione per
trasparenza in capo a GAMMA del reddito prodotto da ALFA sulla base della
disciplina delle cfc, realizzerebbe una doppia imposizione economica
particolarmente onerosa, per effetto della pesante imposizione scontata in USA;
la collocazione della residenza in Cipro della controllata ALFA
preesisteva all’acquisizione del suo controllo da parte di GAMMA e non è
quindi imputabile all’intento di creare una struttura del gruppo societario a fini di
GAMMA, come detto, assume l’onere di garantire la distribuzione di una
quota minima dell’utile dalla stessa conseguito e dimostrare, inoltre, la
determinazione e la composizione del reddito della CFC.
A tale ultimo riguardo, in particolare, sarà onere della società istante
GAMMA dimostrare anno per anno la sussistenza delle condizioni di cui sopra,
attraverso dati e documenti da cui risulti la composizione e le modalità di
determinazione del reddito della società con sede in Cipro, la distribuzione di tale
reddito alla controllante con sede negli USA nei termini sopra indicati e la misura
della tassazione cui è stato complessivamente assoggettato il reddito prodotto
Tali dati e documenti dovranno essere forniti da GAMMA all’Ufficio
locale competente entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei
redditi del periodo di imposta in corso alla data di chiusura dell’esercizio della
In conclusione, alla luce delle norme richiamate e delle considerazioni
esposte, nonché subordinatamente alle condizioni sopra specificate, si ritiene che
la società GAMMA non consegua dalla partecipazione in ALFA l’effetto di
localizzare redditi in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato, come disposto
dall’art. 167, comma 5, lettera b), del TUIR.
Conseguentemente, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa
e Contenzioso, ritiene che possa essere disapplicato il disposto dell'articolo 167,
comma 1, del TUIR, relativamente ai redditi conseguiti nell'esercizio 2006 dalla
società controllata ALFA, residente a Cipro.
Per converso, la disciplina cfc sarà pienamente applicabile in capo a
GAMMA in ogni periodo d’imposta nel quale la società istante non abbia
dimostrato il verificarsi della condizione sopra indicata.
La validità della presente risposta è, in ogni caso, circoscritta ai redditi
conseguiti dalla predetta controllata in ciascuno dei periodi d'imposta - anche
successivi al 2006 - per i quali sia rispettata la condizione sopra descritta e
sussistano i presupposti di fatto e di diritto e sulla base dei quali la risposta
Da ultimo, è opportuno precisare che il parere reso esplica effetti anche
con riferimento alla disapplicazione dell’articolo 89, comma 3, TUIR con
riferimento al periodo di imposta 2006 nel quale sono state acquisite le
partecipazioni nella società ALFA. Tale disposizione, infatti, consente la
detassazione dei dividendi provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata, qualora, in
presenza delle condizioni prima richiamate, possa ritenersi che dalle
partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso
delle medesime, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono
sottoposti a regimi fiscali privilegiati.
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