Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione,
sul ricorso n. 1832/04, proposto da Acab s.r.l., Autotrasporti
Serragiotto s.n.c., Baggiotech s.r.l., Eureka s.r.l., G.B. Toniolo s.n.c,
Project s.r.l., Road s.r.l., Sirmax s.p.a., in persona dei rispettivi
rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv.
Pierfrancesco Zen, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv.
Gianluca Rizzardi in Venezia, via delle Industrie n. 19/c;
il Comune di Cittadella, in persona del Sindaco pro tempore,
costituito in giudizio col patrocinio dell’avv. Alberto Cartia, con
domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., a tenore dell’art. 35
dell’Unione degli Industriali della Provincia di Padova, in persona
del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv.
T.A.R. per il Veneto – III Sezione n.r.g. 1832/04
Alessandro Veronese, con domicilio eletto presso lo stesso in Venezia,
quanto al ricorso principale, della deliberazione del Consiglio
comunale n. 11 del 7.4.2004, di adozione del Piano di Classificazione
Acustica del Comune di Cittadella (e atti connessi); e, quanto ai
motivi aggiunti, del provvedimento consiliare n. 62 del 21.6.05, di
Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, notificati rispettivamente il
15.6.04 e il 3.10.2005 e depositati presso la segreteria l’1.7.04 e il
visto l'atto di costituzione in giudizio del resistente Comune di
visto l’atto di intervento ad adjuvandum dispiegato dall’Unione
degli Industriali della Provincia di Padova;
uditi - alla pubblica udienza del 7.6.07 (relatore il cons. De Piero) -
l’avv. Zen, per i ricorrenti; l’avv. Salmaso, in sostituzione di Cartia,
per il Comune; e l’avv. Veronese per l’Unione Industriali della
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
1. - Gli istanti rappresentano di svolgere la propria attività di
impresa in aree del Comune di Cittadella, classificate D2 (industriale
di espansione), ricomprese, ai fini della classazione acustica, nel c.d.
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Essi impugnano, col ricorso principale, il provvedimento di
adozione del Piano di Classificazione Acustica (di seguito: “Piano”),
e, coi motivi aggiunti, quello di definitiva approvazione dello stesso,
lamentando che l’area sia stata inserita nella classe IV (aree di intensa
attività umana), e non nella V o VI (aree prevalentemente o
esclusivamente industriali), come dovevasi.
1.1. - Premessi ampi cenni in fatto sul complesso iter seguito dal
Piano, e giustificato altresì l’interesse a proporre ricorso già contro il
provvedimento di adozione, ancorché non definitivo, in diritto
1) violazione dell’art. 4 della L. 447/95; dell’art. 1 del D.P.C.M.
14.11.97 e dell’art. 2 del D.P.C.M. 1.3.91 e Tabelle allegate, nonché
della D.G.R.V. 4313/93 - quanto alla mancata previsione della classe
VI; mancanza di criteri di classificazione acustica determinati con
legge regionale e carenza di motivazione.
Nel Piano di Classificazione Acustica del Comune di Comune di
Cittadella non è prevista la classe VI (aree esclusivamente industriali),
come invece richiesto dalle disposizioni statali e regionali indicate (e
dalla stessa prima stesura del Piano), che prescrivono la suddivisione
La questione è di grande rilievo dato che in censuario di Cittadella
esistono da lungo tempo ben quattro zone industriali aventi i caratteri
Le aree ove sono ubicati gli immobili di cui si controverte, inoltre,
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sono urbanisticamente classificate D2 (industriale di espansione)
cosicché la mancata previsione della classe VI appare ingiustificabile
Inoltre, la Regione Veneto non ha provveduto a determinare i
criteri di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), della L. 447/95.
2) Violazione dell’art. 4, comma 1, lett. a), della L. 447/95 e della
DGRV 4313/93 - quanto alla mancata considerazione delle
preesistenti destinazioni d’uso del territorio. Carenza di istruttoria,
La cartografia utilizzata per la redazione del Piano non è
aggiornata, infatti non vi compaiono numerosi insediamenti produttivi
In particolare, per quanto concerne gli Isolati 3 e 11 (ove ricadono
gli immobili di proprietà dei ricorrenti, entrambi comprendenti aree
D), non risultano indicate molte aziende esistenti, cosicché la scelta di
classificare l’Isolato 3 in classe IV pare determinata da una inesatta
rappresentazione della realtà. Tale scelta, inoltre, viola la prescrizione
dell’art. 4, comma 1, lett. a), della L. 447/95, che impone ai Comuni di
procedere alla classificazione acustica “tenendo conto delle
preesistenti destinazioni d’uso del territorio”, previa ricognizione
(come stabilito anche dalla Regione) delle caratteristiche territoriali
esistenti. Un’area D non può essere fatta rientrare nella classe IV .
3) Violazione della DGRV 4313/93; contraddittorietà illogicità.
Il Piano è stato preceduto dallo studio del dott. Farina, che dichiara
di rifarsi ai criteri di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.
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4313/93. Dette regole sono state tuttavia mal applicate.
L’estensore precisa di aver seguito in primis il criterio della
“classificazione mediante punteggi parametrici”, di cui al punto 4.0
della DGRV 4313/93, utilizzando quali indici: la densità della
popolazione, la tipologia e densità del traffico, la densità delle attività
commerciali e terziarie e la densità delle attività artigianali.
Tuttavia, la DGRV 4313/93 prevede la possibilità di applicare
questo criterio solo per le aree “urbane” e non anche per quelle
“industriali”, per le quali valgono, invece, solo le regole di cui ai
DPCM 1.3.91 e 14.11.97 e quanto indicato al punto 2.0 della delibera
Se correttamente intesi, i criteri avrebbero dovuto portare alla
prevalentemente industriale, quindi all’attribuzione della classe V o
VI (come peraltro previsto anche nella bozza di Piano del 1999).
Nella classe IV rientrano infatti le “aree residenziali, in cui la
presenza di attività industriali, pur non essendo un elemento di
caratterizzazione, contribuisce a ridurre in modo consistente la
monofunzionalità residenziale”. E la tabella di pg 45 (relativa alla
trasposizione della zonizzazione residenziale in acustica) pone in
classe IV non le zone urbanisticamente industriali (D), ma solo quelle
caratterizzate dalla presenza di attività produttive in zona impropria.
Le arre di cui si controverte sono invece classificate D2
(industriale di espansione) e sono prive di residenze (all’evidenza non
rilevando quelle dei custodi e dei proprietari).
T.A.R. per il Veneto – III Sezione n.r.g. 1832/04
Da ultimo, i ricorrenti ribadiscono che la classificazione acustica
non può ignorare nè sconfessare del tutto quella urbanistica.
4) Violazione degli artt. 42 e 48 del D.Lg. 267/00.
Irragionevolezza, ingiustizia e disparità. Carenza di istruttoria e di
L’approvazione del Piano di Zonizzazione Acustica è di
competenza della Giunta municipale e non del Consiglio, dati i suoi
L’atto non è comunque sorretto da adeguata motivazione, in specie
per quanto concerne la perimetrazione degli Isolati.
Per l’Isolato 3, in particolare, i ricorrenti osservano come in esso
siano state irragionevolmente ricomprese due modeste aree a
destinazione C1 residenziale, attigue alle aree industriali, al solo scopo
di consentire “l’abbassamento” della classe acustica del comparto.
Altre doglianze vengono svolte con riferimento ai criteri
parametrici (non sarebbe stato utilizzato quello relativo alla “tipologia
e intensità di traffico” e usato erroneamente quello della densità
Ulteriori censure sono proposte avverso la classificazione di aree
cui i ricorrenti non sono direttamente interessati.
5) Violazione dell’art. 4, comma 1, lett. a), della L. 447/95, per
mancanza di zone cuscinetto. Carenza di motivazione e disparità.
La legge impone di collocare tra zone di diversa classificazione (di
grado non contiguo) delle aree cuscinetto. Ciò in molti casi
(puntualmente individuati) non è stato fatto.
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I rilievi fonometrici effettuati nel territorio comunale non sono
conformi alle disposizioni previste in tale decreto, per espressa
ammissione dello stesso tecnico che li ha effettuati.
7) ) Violazione del D.P.C.M. 14.11.97 e del D.P.C.M. 1.3.91,
nonché della D.G.R.V. 4313/93, in relazione alle aree da inserire in
A tenore delle norme richiamate, nella classe II vanno inserite le
aree ad uso prevalentemente residenziale, prive di attività industriali
ad artigianali, e nella III le aree di tipo misto, caratterizzate dalla
presenza di modeste attività artigianali, ma prive di attività industriali.
Non appare quindi giustificabile l’attribuzione di tale classe
all’Isolato 11, che è una delle zone a maggior densità di attività
2. - Si è costituito in giudizio il Comune di Cittadella, che
puntualmente controdeduce nel merito del ricorso, concludendo per la
In limine, ne eccepisce l’inammissibilità essendo stato impugnato
un atto non conclusivo del procedimento, che non è, quindi,
3. - E’ intervenuta, ad adjuvandum, l’Unione degli Industriali della
Provincia di Padova, che sostiene le ragioni dei ricorrenti, svolgendo
4. - In data 29.9.05, i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti
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contro l’atto di definitiva approvazione (con modifiche, peraltro
irrilevanti rispetto alla loro posizione, dato che non riguardano
Gli istanti ribadiscono tutti i motivi di illegittimità già esposti e,
nei confronti del nuovo atto eccepiscono ancora:
1) violazione dell’art. 4, comma 1, lett. a), della L. 447/95 e della
DGRV 4313/93 - quanto alla mancata considerazione delle
preesistenti destinazioni d’uso del territorio. Carenza di istruttoria e
Benché la cartografia sia stata aggiornata, essa risulta ancora
incompleta. Nonostante le correzioni apportate, il Comune non ha
però provveduto ad alcuna nuova valutazione dello stato di fatto, né ha
2) Contraddittorietà e illogicità. Violazione degli artt. 44, 49 e
107 del D.Lg. 267/00. Carenza del parere di regolarità tecnica.
In sede di approvazione del Piano sono state introdotte alcune
varianti, in parte conseguenti all’accoglimento di osservazioni di
privati, in parte a emendamenti presentati - solo in tale sede - dai
consiglieri comunali. Queste ultime non sono state precedute da
adeguata istruttoria e dal necessario contraddittorio.
Manca anche una esplicita approvazione del Piano nel suo
E’ parimenti assente il parere di regolarità tecnica (espresso solo
sull’originaria proposta di deliberazione e non anche sugli
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3) Mancanza di istruttoria e di contraddittorio. Illogicità e
ingiustizia. Violazione degli artt. 33, 41 e 41 dello Statuto comunale.
Gli emendamenti non sono stati preceduti da adeguata istruttoria.
E’ mancato il contraddittorio con gli interessati e con gli stessi
4.1. - Il Comune si è costituito anche per contrastare i motivi
aggiunti, ribadendo la legittimità del proprio operato ed eccependo,
preliminarmente, l’inammissibilità (sia del ricorso che dei motivi
aggiunti) nella parti in cui censurano prescrizioni che non riguardano
direttamente i ricorrenti o svolgono motivi nei confronti di Isolati in
Lamenta ancora, il Comune, l’inammissibilità di alcuni motivi
per genericità ovvero perché riferiti al merito delle scelte
5. - Con sentenza interlocutoria n. 185/07, il Collegio, dopo aver
preso in esame le eccezioni preliminari sollevate dal Comune
dell’impugnazione avverso l’atto di adozione del Piano, essendo stato
opposto anche quello di definitiva approvazione; respinto quella
relativa alla inammissibilità delle doglianze avverso la classificazione
e perimetrazione dei singoli isolati ritenuta non afferente al merito e,
quindi, sindacabile in sede di giurisdizione generale di legittimità; ed
aver, invece, accolto quella di inammissibilità delle doglianze non
rivolte puntualmente a censurare la classificazione delle aree ove i
ricorrenti svolgono la propria attività) ha disposto incombenti
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istruttori, volti ad acquisire ulteriore documentazione, ed esattamente:
a) una dettagliata e documentata relazione, relativamente
all’Isolato 3, che rappresenti con puntualità le vicende urbanistiche
cronologicamente - sin dalla loro prima classificazione (con relativa
cartografia che ne indichi esattamente il perimetro) - la zonizzazione
urbanistica delle aree ivi comprese, distinguendo quelle industriali (D)
da quelle residenziali (C1), esponendo le ragioni della permanenza di
(limitate) aree C all’interno di un comparto squisitamente industriale;
nonché una chiara cartografia da cui si evincano i perimetri delle
diverse zone urbanistiche all’interno dell’Isolato 3, e la consistenza
delle edificazioni ivi comprese, distinguendo quelle a carattere
residenziale da quelle industriali/artigianali;
b) copia di tutta la documentazione acquisita in fase istruttoria,
c) ogni ulteriore atto o documento utile a chiarire la situazione di
fatto e le scelte che ne sono conseguite.
5.1. - L’Amministrazione vi ha provveduto dimettendo quanto
Le parti hanno prodotto ampie memorie, con cui precisano le
rispettive posizioni e ribadiscono le già rassegnate conclusioni.
6. - Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. In particolare,
sussistono, e sono assorbenti, i motivi di violazione dell’art. 4 della L.
447/95 e della DGRV n. 4313/93, nonché di travisamento di fatto e
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6.1. - Come risulta dalla documentazione in atti (cfr. “Relazione
integrativa” del Dirigente del 4° Settore e relativa cartografia) quello
che oggi è definito - ai fini acustici - Isolato 3, sin dal 1976 era stato
qualificato - urbanisticamente - zona produttiva D2 (per circa la metà
dell’ampiezza attuale). Il relativo P. di L. risulta approvato nel 1978 e
La superficie della zona industriale/artigianale è stata
raddoppiata (raggiungendo l’attuale consistenza) con la Variante
approvata con atto della G.R.V. n. 4324 del 5.8.86. Detta Variante ha
altresì certificato l’esistenza, entro il perimetro del comparto
produttivo, di tre minuscoli nuclei abitativi sorti dopo il 1976, ma in
epoca antecedente l’ampliamento medesimo, classificati (piuttosto
Con atto del Consiglio comunale n. 395 del 6.8.89 è stato
approvato anche il P. di L. della parte nord della zona produttiva.
Dall’esame della cartografia emerge, in modo inconfutabile, che
l’Isolato 3 è, praticamente per la sua totalità, zona produttiva, ove
sono ubicati in stragrande maggioranza stabilimenti industriali. Entro
il suo perimetro sono “incastonate” tre aree residenziali
assolutamente marginali quanto a superficie, due delle quali collocate
a confine del perimetro dell’Isolato (da cui agevolmente avrebbero
potuto essere stralciate) mentre la terza (composta, a quanto è dato
comprendere, da un solo edificio, neppure più abitato) costituisce
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6.2. - L’art. 4 della L. 447/95 stabilisce che le Regioni
provvederanno entro il termine di un anno dalla data di entrata in
vigore della legge stessa, a definire, con proprie norme - per quanto
qui rileva - “ i criteri in base ai quali i comuni, ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, lettera a), tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso
del territorio ….procedono alla classificazione del proprio territorio
nelle zone previste dalle vigenti disposizioni”. La Regione Veneto non
ha espressamente provveduto all’emanazione di nuovi criteri in
quanto, già in precedenza, aveva definito, con D.G.R. n. 4313 del
21.9.93, dettagliati “criteri orientativi per le Amministrazioni
comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo
le classi previste nella tab. 1 allegata al DPCM 1.3.91”.
Il Comune di Cittadella, nell’elaborare il proprio Piano di
Classificazione Acustica a tali - tuttora vigenti - regole si è
La legge statale impone inoltre che, in sede di redazione dei Piani
di Classificazione Acustica, sia rispettato, in primis, del criterio delle
preesistenti destinazioni d’uso, con ciò creando un’evidente saldatura
tra la pianificazione urbanistica e la classazione ai fini acustici, con
l’intento di evitare disarmonie o ingiustificate penalizzazioni.
Il DPCM 1.3.91 e le disposizioni regionali conseguenti
suddividono il territorio comunale in sei classi: la I riguarda le “aree
particolarmente protette” (ospedali, scuole, parchi pubblici, ecc); la II
le “aree a destinazione prevalentemente residenziale”, ove sono
presenti - oltre a case di abitazione - solo attività commerciali e
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artigianato di servizio; la III le “aree di tipo misto”, riferita a “aree
rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici” (tutte
le zone E) e ad “aree urbane con media densità di popolazione, con
presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di
attività artigianali ed assenza di attività industriali”; la IV le “aree con
limitata presenza di piccole industrie”, le aree portuali, ovvero poste in
prossimità di strade di grande comunicazione o di vie ferroviarie, e,
ancora, le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta
densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed
uffici e con presenza di attività artigianali (quali zone A e centri città);
le classi V e VI si riferiscono ad aree prevalentemente industriali (con
scarsità di abitazioni) o esclusivamente industriali (prive di
insediamenti abitativi, ad eccezione della casa dei custodi o dei
proprietari dell’attività industriale).
6.3. - L’Isolato 3, ove tutti gli edifici dei ricorrenti sono
collocati, è come esposto, urbanisticamente qualificato zona D2 -
industriale di espansione - con assoluta prevalenza di attività
industriali, e presenza del tutto trascurabile di abitazioni. Ne consegue
che la classificazione in classe IV, anche alla stregua della mera
lettura delle norme richiamate, appare (come il Collegio ha già avuto
modo di precisare nella sentenza n. 188/07) palesemente
irragionevole, per almeno due motivi: innanzi tutto perché per le aree
industriali (urbanisticamente D) sono previste espressamente le due
classi V e VI secondo che tali zone risultino - di fatto - destinate
esclusivamente o prevalentemente all’attività industriale, con la
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possibilità peraltro di inserire in classe IV gli ambiti ove esista una
rilevante commistione tra residenza ed attività produttive (il che nella
specie non è). Secondariamente perché, come correttamente osservato
dai ricorrenti, il metodo di valutazione per parametri, usato dal
Comune per la classazione anche delle aree D, non è stato
E, invero, poiché i parametri da prendere in considerazione sono:
densità della popolazione, traffico veicolare e ferroviario, attività
commerciali e terziarie e attività artigianali, ne consegue che tale
metodo debba essere usato solo nelle aree ove non siano presenti
anche attività industriali, propriamente dette (cfr. Tar Veneto, n.
In definitiva, alla stregua dei parametri normativi e della
ricognizione in fatto operata anche a seguito della disposta istruttoria,
l’aver ricompreso l’Isolato 3 nella classe acustica IV risulta illegittimo
7. - Spese e competenze di giudizio possono essere totalmente
compensate tra le parti tutte, sussistendovi giuste ragioni.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza
sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo
accoglie parzialmente ed annulla, in parte qua, il provvedimento
impugnato, ed esattamente laddove attribuisce all’Isolato 3 la classe
Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti.
T.A.R. per il Veneto – III Sezione n.r.g. 1832/04
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 7.6.07.
SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA il…………….…n.……… (Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186) Il Direttore della Terza Sezione
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