Ve_200702578_se

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza Sezione, sul ricorso n. 1832/04, proposto da Acab s.r.l., Autotrasporti Serragiotto s.n.c., Baggiotech s.r.l., Eureka s.r.l., G.B. Toniolo s.n.c, Project s.r.l., Road s.r.l., Sirmax s.p.a., in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv. Pierfrancesco Zen, con elezione di domicilio presso lo studio dell’avv. Gianluca Rizzardi in Venezia, via delle Industrie n. 19/c; il Comune di Cittadella, in persona del Sindaco pro tempore, costituito in giudizio col patrocinio dell’avv. Alberto Cartia, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., a tenore dell’art. 35 dell’Unione degli Industriali della Provincia di Padova, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. T.A.R. per il Veneto – III Sezione
n.r.g. 1832/04
Alessandro Veronese, con domicilio eletto presso lo stesso in Venezia, quanto al ricorso principale, della deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 7.4.2004, di adozione del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Cittadella (e atti connessi); e, quanto ai motivi aggiunti, del provvedimento consiliare n. 62 del 21.6.05, di Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, notificati rispettivamente il 15.6.04 e il 3.10.2005 e depositati presso la segreteria l’1.7.04 e il visto l'atto di costituzione in giudizio del resistente Comune di visto l’atto di intervento ad adjuvandum dispiegato dall’Unione degli Industriali della Provincia di Padova; uditi - alla pubblica udienza del 7.6.07 (relatore il cons. De Piero) - l’avv. Zen, per i ricorrenti; l’avv. Salmaso, in sostituzione di Cartia, per il Comune; e l’avv. Veronese per l’Unione Industriali della ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: 1. - Gli istanti rappresentano di svolgere la propria attività di impresa in aree del Comune di Cittadella, classificate D2 (industriale di espansione), ricomprese, ai fini della classazione acustica, nel c.d. T.A.R. per il Veneto – III Sezione
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Essi impugnano, col ricorso principale, il provvedimento di adozione del Piano di Classificazione Acustica (di seguito: “Piano”), e, coi motivi aggiunti, quello di definitiva approvazione dello stesso, lamentando che l’area sia stata inserita nella classe IV (aree di intensa attività umana), e non nella V o VI (aree prevalentemente o esclusivamente industriali), come dovevasi. 1.1. - Premessi ampi cenni in fatto sul complesso iter seguito dal Piano, e giustificato altresì l’interesse a proporre ricorso già contro il provvedimento di adozione, ancorché non definitivo, in diritto 1) violazione dell’art. 4 della L. 447/95; dell’art. 1 del D.P.C.M. 14.11.97 e dell’art. 2 del D.P.C.M. 1.3.91 e Tabelle allegate, nonché della D.G.R.V. 4313/93 - quanto alla mancata previsione della classe VI; mancanza di criteri di classificazione acustica determinati con legge regionale e carenza di motivazione. Nel Piano di Classificazione Acustica del Comune di Comune di Cittadella non è prevista la classe VI (aree esclusivamente industriali), come invece richiesto dalle disposizioni statali e regionali indicate (e dalla stessa prima stesura del Piano), che prescrivono la suddivisione La questione è di grande rilievo dato che in censuario di Cittadella esistono da lungo tempo ben quattro zone industriali aventi i caratteri Le aree ove sono ubicati gli immobili di cui si controverte, inoltre, T.A.R. per il Veneto – III Sezione
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sono urbanisticamente classificate D2 (industriale di espansione) cosicché la mancata previsione della classe VI appare ingiustificabile Inoltre, la Regione Veneto non ha provveduto a determinare i criteri di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), della L. 447/95. 2) Violazione dell’art. 4, comma 1, lett. a), della L. 447/95 e della DGRV 4313/93 - quanto alla mancata considerazione delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio. Carenza di istruttoria, La cartografia utilizzata per la redazione del Piano non è aggiornata, infatti non vi compaiono numerosi insediamenti produttivi In particolare, per quanto concerne gli Isolati 3 e 11 (ove ricadono gli immobili di proprietà dei ricorrenti, entrambi comprendenti aree D), non risultano indicate molte aziende esistenti, cosicché la scelta di classificare l’Isolato 3 in classe IV pare determinata da una inesatta rappresentazione della realtà. Tale scelta, inoltre, viola la prescrizione dell’art. 4, comma 1, lett. a), della L. 447/95, che impone ai Comuni di procedere alla classificazione acustica “tenendo conto delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio”, previa ricognizione (come stabilito anche dalla Regione) delle caratteristiche territoriali esistenti. Un’area D non può essere fatta rientrare nella classe IV . 3) Violazione della DGRV 4313/93; contraddittorietà illogicità. Il Piano è stato preceduto dallo studio del dott. Farina, che dichiara di rifarsi ai criteri di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. T.A.R. per il Veneto – III Sezione
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4313/93. Dette regole sono state tuttavia mal applicate. L’estensore precisa di aver seguito in primis il criterio della “classificazione mediante punteggi parametrici”, di cui al punto 4.0 della DGRV 4313/93, utilizzando quali indici: la densità della popolazione, la tipologia e densità del traffico, la densità delle attività commerciali e terziarie e la densità delle attività artigianali. Tuttavia, la DGRV 4313/93 prevede la possibilità di applicare questo criterio solo per le aree “urbane” e non anche per quelle “industriali”, per le quali valgono, invece, solo le regole di cui ai DPCM 1.3.91 e 14.11.97 e quanto indicato al punto 2.0 della delibera Se correttamente intesi, i criteri avrebbero dovuto portare alla prevalentemente industriale, quindi all’attribuzione della classe V o VI (come peraltro previsto anche nella bozza di Piano del 1999). Nella classe IV rientrano infatti le “aree residenziali, in cui la presenza di attività industriali, pur non essendo un elemento di caratterizzazione, contribuisce a ridurre in modo consistente la monofunzionalità residenziale”. E la tabella di pg 45 (relativa alla trasposizione della zonizzazione residenziale in acustica) pone in classe IV non le zone urbanisticamente industriali (D), ma solo quelle caratterizzate dalla presenza di attività produttive in zona impropria. Le arre di cui si controverte sono invece classificate D2 (industriale di espansione) e sono prive di residenze (all’evidenza non rilevando quelle dei custodi e dei proprietari). T.A.R. per il Veneto – III Sezione
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Da ultimo, i ricorrenti ribadiscono che la classificazione acustica non può ignorare nè sconfessare del tutto quella urbanistica. 4) Violazione degli artt. 42 e 48 del D.Lg. 267/00. Irragionevolezza, ingiustizia e disparità. Carenza di istruttoria e di L’approvazione del Piano di Zonizzazione Acustica è di competenza della Giunta municipale e non del Consiglio, dati i suoi L’atto non è comunque sorretto da adeguata motivazione, in specie per quanto concerne la perimetrazione degli Isolati. Per l’Isolato 3, in particolare, i ricorrenti osservano come in esso siano state irragionevolmente ricomprese due modeste aree a destinazione C1 residenziale, attigue alle aree industriali, al solo scopo di consentire “l’abbassamento” della classe acustica del comparto. Altre doglianze vengono svolte con riferimento ai criteri parametrici (non sarebbe stato utilizzato quello relativo alla “tipologia e intensità di traffico” e usato erroneamente quello della densità Ulteriori censure sono proposte avverso la classificazione di aree cui i ricorrenti non sono direttamente interessati. 5) Violazione dell’art. 4, comma 1, lett. a), della L. 447/95, per mancanza di zone cuscinetto. Carenza di motivazione e disparità. La legge impone di collocare tra zone di diversa classificazione (di grado non contiguo) delle aree cuscinetto. Ciò in molti casi (puntualmente individuati) non è stato fatto. T.A.R. per il Veneto – III Sezione
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I rilievi fonometrici effettuati nel territorio comunale non sono conformi alle disposizioni previste in tale decreto, per espressa ammissione dello stesso tecnico che li ha effettuati. 7) ) Violazione del D.P.C.M. 14.11.97 e del D.P.C.M. 1.3.91, nonché della D.G.R.V. 4313/93, in relazione alle aree da inserire in A tenore delle norme richiamate, nella classe II vanno inserite le aree ad uso prevalentemente residenziale, prive di attività industriali ad artigianali, e nella III le aree di tipo misto, caratterizzate dalla presenza di modeste attività artigianali, ma prive di attività industriali. Non appare quindi giustificabile l’attribuzione di tale classe all’Isolato 11, che è una delle zone a maggior densità di attività 2. - Si è costituito in giudizio il Comune di Cittadella, che puntualmente controdeduce nel merito del ricorso, concludendo per la In limine, ne eccepisce l’inammissibilità essendo stato impugnato un atto non conclusivo del procedimento, che non è, quindi, 3. - E’ intervenuta, ad adjuvandum, l’Unione degli Industriali della Provincia di Padova, che sostiene le ragioni dei ricorrenti, svolgendo 4. - In data 29.9.05, i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti T.A.R. per il Veneto – III Sezione
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contro l’atto di definitiva approvazione (con modifiche, peraltro irrilevanti rispetto alla loro posizione, dato che non riguardano Gli istanti ribadiscono tutti i motivi di illegittimità già esposti e, nei confronti del nuovo atto eccepiscono ancora: 1) violazione dell’art. 4, comma 1, lett. a), della L. 447/95 e della DGRV 4313/93 - quanto alla mancata considerazione delle preesistenti destinazioni d’uso del territorio. Carenza di istruttoria e Benché la cartografia sia stata aggiornata, essa risulta ancora incompleta. Nonostante le correzioni apportate, il Comune non ha però provveduto ad alcuna nuova valutazione dello stato di fatto, né ha 2) Contraddittorietà e illogicità. Violazione degli artt. 44, 49 e 107 del D.Lg. 267/00. Carenza del parere di regolarità tecnica. In sede di approvazione del Piano sono state introdotte alcune varianti, in parte conseguenti all’accoglimento di osservazioni di privati, in parte a emendamenti presentati - solo in tale sede - dai consiglieri comunali. Queste ultime non sono state precedute da adeguata istruttoria e dal necessario contraddittorio. Manca anche una esplicita approvazione del Piano nel suo E’ parimenti assente il parere di regolarità tecnica (espresso solo sull’originaria proposta di deliberazione e non anche sugli T.A.R. per il Veneto – III Sezione
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3) Mancanza di istruttoria e di contraddittorio. Illogicità e ingiustizia. Violazione degli artt. 33, 41 e 41 dello Statuto comunale. Gli emendamenti non sono stati preceduti da adeguata istruttoria. E’ mancato il contraddittorio con gli interessati e con gli stessi 4.1. - Il Comune si è costituito anche per contrastare i motivi aggiunti, ribadendo la legittimità del proprio operato ed eccependo, preliminarmente, l’inammissibilità (sia del ricorso che dei motivi aggiunti) nella parti in cui censurano prescrizioni che non riguardano direttamente i ricorrenti o svolgono motivi nei confronti di Isolati in Lamenta ancora, il Comune, l’inammissibilità di alcuni motivi per genericità ovvero perché riferiti al merito delle scelte 5. - Con sentenza interlocutoria n. 185/07, il Collegio, dopo aver preso in esame le eccezioni preliminari sollevate dal Comune dell’impugnazione avverso l’atto di adozione del Piano, essendo stato opposto anche quello di definitiva approvazione; respinto quella relativa alla inammissibilità delle doglianze avverso la classificazione e perimetrazione dei singoli isolati ritenuta non afferente al merito e, quindi, sindacabile in sede di giurisdizione generale di legittimità; ed aver, invece, accolto quella di inammissibilità delle doglianze non rivolte puntualmente a censurare la classificazione delle aree ove i ricorrenti svolgono la propria attività) ha disposto incombenti T.A.R. per il Veneto – III Sezione
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istruttori, volti ad acquisire ulteriore documentazione, ed esattamente: a) una dettagliata e documentata relazione, relativamente all’Isolato 3, che rappresenti con puntualità le vicende urbanistiche cronologicamente - sin dalla loro prima classificazione (con relativa cartografia che ne indichi esattamente il perimetro) - la zonizzazione urbanistica delle aree ivi comprese, distinguendo quelle industriali (D) da quelle residenziali (C1), esponendo le ragioni della permanenza di (limitate) aree C all’interno di un comparto squisitamente industriale; nonché una chiara cartografia da cui si evincano i perimetri delle diverse zone urbanistiche all’interno dell’Isolato 3, e la consistenza delle edificazioni ivi comprese, distinguendo quelle a carattere residenziale da quelle industriali/artigianali; b) copia di tutta la documentazione acquisita in fase istruttoria, c) ogni ulteriore atto o documento utile a chiarire la situazione di fatto e le scelte che ne sono conseguite. 5.1. - L’Amministrazione vi ha provveduto dimettendo quanto Le parti hanno prodotto ampie memorie, con cui precisano le rispettive posizioni e ribadiscono le già rassegnate conclusioni. 6. - Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. In particolare, sussistono, e sono assorbenti, i motivi di violazione dell’art. 4 della L. 447/95 e della DGRV n. 4313/93, nonché di travisamento di fatto e T.A.R. per il Veneto – III Sezione
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6.1. - Come risulta dalla documentazione in atti (cfr. “Relazione integrativa” del Dirigente del 4° Settore e relativa cartografia) quello che oggi è definito - ai fini acustici - Isolato 3, sin dal 1976 era stato qualificato - urbanisticamente - zona produttiva D2 (per circa la metà dell’ampiezza attuale). Il relativo P. di L. risulta approvato nel 1978 e La superficie della zona industriale/artigianale è stata raddoppiata (raggiungendo l’attuale consistenza) con la Variante approvata con atto della G.R.V. n. 4324 del 5.8.86. Detta Variante ha altresì certificato l’esistenza, entro il perimetro del comparto produttivo, di tre minuscoli nuclei abitativi sorti dopo il 1976, ma in epoca antecedente l’ampliamento medesimo, classificati (piuttosto Con atto del Consiglio comunale n. 395 del 6.8.89 è stato approvato anche il P. di L. della parte nord della zona produttiva. Dall’esame della cartografia emerge, in modo inconfutabile, che l’Isolato 3 è, praticamente per la sua totalità, zona produttiva, ove sono ubicati in stragrande maggioranza stabilimenti industriali. Entro il suo perimetro sono “incastonate” tre aree residenziali assolutamente marginali quanto a superficie, due delle quali collocate a confine del perimetro dell’Isolato (da cui agevolmente avrebbero potuto essere stralciate) mentre la terza (composta, a quanto è dato comprendere, da un solo edificio, neppure più abitato) costituisce T.A.R. per il Veneto – III Sezione
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6.2. - L’art. 4 della L. 447/95 stabilisce che le Regioni provvederanno entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della legge stessa, a definire, con proprie norme - per quanto qui rileva - “ i criteri in base ai quali i comuni, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio ….procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni”. La Regione Veneto non ha espressamente provveduto all’emanazione di nuovi criteri in quanto, già in precedenza, aveva definito, con D.G.R. n. 4313 del 21.9.93, dettagliati “criteri orientativi per le Amministrazioni comunali del Veneto nella suddivisione dei rispettivi territori secondo le classi previste nella tab. 1 allegata al DPCM 1.3.91”. Il Comune di Cittadella, nell’elaborare il proprio Piano di Classificazione Acustica a tali - tuttora vigenti - regole si è La legge statale impone inoltre che, in sede di redazione dei Piani di Classificazione Acustica, sia rispettato, in primis, del criterio delle preesistenti destinazioni d’uso, con ciò creando un’evidente saldatura tra la pianificazione urbanistica e la classazione ai fini acustici, con l’intento di evitare disarmonie o ingiustificate penalizzazioni. Il DPCM 1.3.91 e le disposizioni regionali conseguenti suddividono il territorio comunale in sei classi: la I riguarda le “aree particolarmente protette” (ospedali, scuole, parchi pubblici, ecc); la II le “aree a destinazione prevalentemente residenziale”, ove sono presenti - oltre a case di abitazione - solo attività commerciali e T.A.R. per il Veneto – III Sezione
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artigianato di servizio; la III le “aree di tipo misto”, riferita a “aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici” (tutte le zone E) e ad “aree urbane con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali ed assenza di attività industriali”; la IV le “aree con limitata presenza di piccole industrie”, le aree portuali, ovvero poste in prossimità di strade di grande comunicazione o di vie ferroviarie, e, ancora, le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali ed uffici e con presenza di attività artigianali (quali zone A e centri città); le classi V e VI si riferiscono ad aree prevalentemente industriali (con scarsità di abitazioni) o esclusivamente industriali (prive di insediamenti abitativi, ad eccezione della casa dei custodi o dei proprietari dell’attività industriale). 6.3. - L’Isolato 3, ove tutti gli edifici dei ricorrenti sono collocati, è come esposto, urbanisticamente qualificato zona D2 - industriale di espansione - con assoluta prevalenza di attività industriali, e presenza del tutto trascurabile di abitazioni. Ne consegue che la classificazione in classe IV, anche alla stregua della mera lettura delle norme richiamate, appare (come il Collegio ha già avuto modo di precisare nella sentenza n. 188/07) palesemente irragionevole, per almeno due motivi: innanzi tutto perché per le aree industriali (urbanisticamente D) sono previste espressamente le due classi V e VI secondo che tali zone risultino - di fatto - destinate esclusivamente o prevalentemente all’attività industriale, con la T.A.R. per il Veneto – III Sezione
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possibilità peraltro di inserire in classe IV gli ambiti ove esista una rilevante commistione tra residenza ed attività produttive (il che nella specie non è). Secondariamente perché, come correttamente osservato dai ricorrenti, il metodo di valutazione per parametri, usato dal Comune per la classazione anche delle aree D, non è stato E, invero, poiché i parametri da prendere in considerazione sono: densità della popolazione, traffico veicolare e ferroviario, attività commerciali e terziarie e attività artigianali, ne consegue che tale metodo debba essere usato solo nelle aree ove non siano presenti anche attività industriali, propriamente dette (cfr. Tar Veneto, n. In definitiva, alla stregua dei parametri normativi e della ricognizione in fatto operata anche a seguito della disposta istruttoria, l’aver ricompreso l’Isolato 3 nella classe acustica IV risulta illegittimo 7. - Spese e competenze di giudizio possono essere totalmente compensate tra le parti tutte, sussistendovi giuste ragioni. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, terza sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie parzialmente ed annulla, in parte qua, il provvedimento impugnato, ed esattamente laddove attribuisce all’Isolato 3 la classe Compensa le spese e competenze del giudizio tra le parti. T.A.R. per il Veneto – III Sezione
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Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 7.6.07. SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il…………….…n.………
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
Il Direttore della Terza Sezione

Source: http://www.tecnojus.it/Files/VE_200702578_SE.pdf

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