l’inosservanza dell’obbligo di comunicare la lista dei propri fornitori, correlata dalle schede tecniche a cui i prodotti “devono corrispondere tassativamente”, deve configurarsi, per l’amministrazione, come riferito ad un interesse essenziale dell’offerta, non integrabile in corso di gara; pertanto, la mancan-za di tali schede rende illegittima l’offerta. i requisiti per l’attribuzione dei singoli punteggi devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda. Per il Consiglio di Stato risulta < è infondata la censura secondo cui il primo giudice, nel disporre l’aggiudicazione a favore della originaria ricorrente, avrebbe illegittimamente invaso la sfera di discrezionalità dell’amministrazione in quanto, dalle illegittimità sopra richia-mate, non può che derivare l’effetto vincolato dell’aggiudicazione dell’appalto alla seconda classificata, senza alcun margine di discrezionalità per l’amministrazione stessa.> Dalla decisione numero 33 del 9 gennaio 2009, emessa dal Consiglio di Stato ci vengono forniti alcuni importanti insegnamenti: < nel caso in cui alla gara partecipi una associazione temporanea, ciascuno dei componenti è dotato di autonoma legittimazione ad impugnare i provvedimenti della relativa procedura Infine, vanno respinti anche i motivi di censura proposti in via incidentale e relativi alla mancata sottoscrizione dell’offerta in ogni pagina, da parte di tutte le imprese della costituenda ATI, non essendo tale prescrizione, stabilita a pena di esclusione, a differenza di quanto, invece, risulta stabilito per l’offerta econo-mica.> A cura di Sonia LAzzini
REPUBBLICA ITALIANA N. 33/09 REG. DEC. IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO: 2007
DECISIONE
Sul ricorso in appello n. 6183/2007 del 23/07/2007, proposto dal COMUNE DI
SPINEA rappresentato e difeso dall’avv. ALBERTO CARTIA con domicilio eletto in
Roma, VIA F. CONFALONIERI N.5 presso l’avv. ANDREA MANZI
la ALFA COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. IN PR. E Q.CAP.R.T.I.
rappresentata e difesa dall’avv.ssa MICHELA REGGIO D'ACI con domicilio eletto in
Roma, VIALE DI VILLA GRAZIOLI, 13 presso l’avv.ssa MICHELA REGGIOD'ACI
la RTI - ALFA2 SCARL E IN PR. non costituitasi;
SOC. BETA S.R.L. rappresentata e difesa dagli avvocati
NICOLA MARCONE e PIER VETTOR GRIMANI con domicilio eletto in Roma,
VIA GIUSEPPE MERCALLI, 11 presso l’avv. NICOLA MARCONE
e sul ricorso in appello n. 6328/2007 del 27/07/2007, proposto dalla BETA S.R.L.
rappresentata e difeso dagli avvocati NICOLA MARCONE e PIER VETTOR
GRIMANI con domicilio eletto in Roma, VIA GIUSEPPE MERCALLI, 11 presso
ALFA - COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. IN PR. E Q. CG RTI
rappresentata e difesa dagli avvocati ELENA FABBRIS, GIORGIO TROVATO e
MICHELA REGGIO D'ACI con domicilio eletto in Roma, VIALE DI VILLA
GRAZIOLI, 13 presso l’avv.ssa MICHELA REGGIO D'ACI
la RTI - ALFA2 S.C.A R.L. E IN PROPRIO non costituitasi;
della sentenza del TAR VENETO - VENEZIA :Sezione I n. 788/2007, resa tra le parti,
concernente AGGIUDICAZIONE APPALTO DI SERVIZIO DI REFEZIONE
Visti gli atti di appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della ALFA COOP.ITALIANA DI
RISTORAZIONE S.C. IN PR. E Q.CAP.R.T.I. e della SOC. BETA S.R.L.;
Alla pubblica udienza del 15 Aprile 2008, relatore il Consigliere Adolfo Metro ed
uditi, altresì, gli avvocati A. Manzi per delega Cartia, Reggio D’Aci, L. Anelli per delega
Il comune di Spinea indiceva un pubblico incanto per l’appalto del servizio di refezione
Con il ricorso in I grado ed i successivi motivi aggiunti, la ALFA sc deduceva
l’illegittimità dell’aggiudicazione a favore della BETA srl.
Avverso tale decisione proponeva appello il comune (ric. n. 6183/07), sostenendo i
-falsa applicazione ed interpretazione dell’art. 11 del Disciplinare di gara, difetto di
istruttoria, travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, difetto ed illogicità della
-falsa applicazione dell’art. 5 B, 2) del Disciplinare, in combinato disposto con gli artt.
11, 26, 31 e 46 del Capitolato speciale d’appalto, per analoghi motivi di legittimità, in
quanto doveva ritenersi che l’appellante avesse la effettiva disponibilità dei centri di
cottura alternativi indicati nell’offerta tecnica, requisito che, comunque, avrebbero
dovuto essere accertato successivamente all’aggiudicazione;
-falsa applicazione ed interpretazione dell’art. 36 del Capitolato speciale d’appalto, in
combinato disposto con gli artt. 3, 23 e 52 dello stesso, nonché degli artt. 5 B 2) in
combinato disposto con l’art. 10, per analoghi motivi di legittimità, perché la mancata
allegazione delle schede tecniche contenenti la descrizione delle caratteristiche qualitative
e quantitative delle derrate alimentari, prevista del Capitolato, non era prescritta a pena di
esclusione e non era riportata nel Disciplinare di gara, né era stata oggetto di valutazione
da parte della Commissione giudicatrice;
-difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, difetto ed
illogicità della motivazione, irrazionalità, perché dall’accoglimento dell’azione
impugnatoria della controinteressata non deriverebbe l’obbligo, per l’amministrazione, di
Con altro ricorso (n. 6328/07) proposto avverso la stessa sentenza, la BETA srl ha
sostenuto l’inammissibilità del ricorso di primo grado, in quanto proposto dalla sola
capogruppo ALFA, nonché altri motivi analoghi a quelli proposti dall’amministrazione.
In via incidentale, ha sostenuto la violazione del D.Lgs. n. 157/95 (ora art. 37 del D.Lgs.
n. 163/06) e della lex specialis, per la mancata sottoscrizione di ogni pagina dell’offerta e
la mancata specificazione delle parti del servizio rese dalle imprese raggruppate.
Attesa l’evidente connessione, i due ricorsi possono essere riuniti.
In relazione al primo ricorso (n. 6183/07), va respinta l’eccezione di inammissibilità
dell’appello in quanto proposto avverso l’aggiudicazione provvisoria, atteso che risulta
impugnata la comunicazione sull’esito della gara datata 25/8/06 e che, comunque, la
stessa amministrazione non ha indicato, né risultano in atti, altri provvedimenti dalla
stessa emanati e non impugnati dalla controinteressata
Con riferimento al successivo motivo di doglianza, deve ritenersi che il Tar ha,
correttamente, ritenuto illegittima l’attribuzione, alla BETA srl, dei cinque punti previsti
dal disciplinare di gara per il “programma di emergenza in caso di temporaneo inutilizzo
del centro di cottura” in quanto, risulta dimostrato in atti che il titolo giuridico alla
disponibilità dei centri di cottura menzionati nel programma risulta acquisito
dall’appellante, peraltro in maniera condizionata, solo successivamente all’apertura delle
buste, con palese violazione della regola secondo cui i requisiti per l’attribuzione dei
singoli punteggi devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda.
Anche il motivo con cui si è sostenuta l’irrilevanza della mancata allegazione, come
previsto dall’art. 36 del Capitolato, delle schede tecniche di tutti i prodotti utilizzati, deve
ritenersi infondato atteso che tale disposizione, che va considerata integrativa del
Disciplinare, prevedeva tale comunicazione già in sede di offerta di gara e che il carattere
vincolante della prescrizione risulta dalla necessità di operare il confronto con quanto
previsto dalle tabelle merceologiche a cui, i prodotti, “devono corrispondere
Con riferimento al contenuto letterale di tale prescrizione, l’inosservanza dell’obbligo di
comunicare la lista dei propri fornitori, correlata dalle schede tecniche a cui i prodotti
“devono corrispondere tassativamente”, deve configurarsi, per l’amministrazione, come
riferito ad un interesse essenziale dell’offerta, non integrabile in corso di gara; pertanto,
la mancanza di tali schede rende illegittima l’offerta.
Infine, è infondata la censura secondo cui il primo giudice, nel disporre l’aggiudicazione
a favore della originaria ricorrente, avrebbe illegittimamente invaso la sfera di
discrezionalità dell’amministrazione in quanto, dalle illegittimità sopra richiamate, non
può che derivare l’effetto vincolato dell’aggiudicazione dell’appalto alla seconda
classificata, senza alcun margine di discrezionalità per l’amministrazione stessa.
Con riferimento al ricorso n. 6328/07, va respinta l’eccezione secondo cui il ricorso di
primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, perché proposto da una
sola delle imprese raggruppate in ATI, posto che, nel caso in cui alla gara partecipi una
associazione temporanea, ciascuno dei componenti è dotato di autonoma legittimazione
ad impugnare i provvedimenti della relativa procedura (C.S. n. 490/08).
Infine, vanno respinti anche i motivi di censura proposti in via incidentale e relativi alla
mancata sottoscrizione dell’offerta in ogni pagina, da parte di tutte le imprese della
costituenda ATI, non essendo tale prescrizione, stabilita a pena di esclusione, a
differenza di quanto, invece, risulta stabilito per l’offerta economica.
Infondata, infine, è anche la censura relativa alla mancata specificazione del servizio reso
dalle imprese raggruppate, essendo stato espressamente specificato che la mandante
ALFA2 avrebbe eseguito la fornitura delle derrate alimentari e avrebbe messo a
disposizione il centro di cottura alternativo, elementi, questi, che costituiscono,
Anche il ricorso incidentale, pertanto, deve ritenersi privo di pregio.
In relazione a quanto esposto, gli appelli devono ritenersi infondati e vanno, pertanto,
Le spese del giudizio sono poste a carico delle parti soccombenti e sono liquidate come
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, riunisce i ricorsi n.
6328/07 e n. 6183/07 meglio specificati in epigrafe li respinge e, per l’effetto, conferma
pone le spese del giudizio in parti uguali a carico delle parti soccombenti, per complessivi
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 15 Aprile 2008, con l’intervento dei
f.to Adolfo Metro f.to Emidio Frascione
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 08.01.2009 (Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186) P. IL DIRIGENTE f.to Livia Patroni Griffi
Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy: a RandomizedControlled Trial Comparing Dexamethasone andAnna Glantz,1 Hanns-Ulrich Marschall,2 Frank Lammert,3 Lars-Åke Mattsson1 Intrahepatic cholestasis of pregnancy (ICP) is characterized by troublesome maternal pru- ritus, elevated serum bile acids ( > 10 mol/L) and increased fetal risk. Recently we deter- mined a cutoff level of serum bile ac
CAGE CULTURE OF SOUTH AMERICAN CATFISH (RHAMDIA SAPO) PRELIMINARY RESULTS IN THE SALTO GRANDE RESERVOIR (ARGENTINA) LAURA M. LUCHINI and ROLANDO QUIROS Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) C.C. 175, 7600 Mar Del Plata. Argentina The first experimental cage culture of South American catfish (Rhamdia sapo) was carried out in the Salto Grande