C.st. 09.01.2009 n. 33

l’inosservanza dell’obbligo di comunicare la lista dei propri fornitori, correlata dalle schede tecniche a cui i prodotti “devono corrispondere tassativamente”, deve configurarsi, per l’amministrazione, come riferito ad un interesse essenziale dell’offerta, non integrabile in corso di gara; pertanto, la mancan-za di tali schede rende illegittima l’offerta. i requisiti per l’attribuzione dei singoli punteggi devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda. Per il Consiglio di Stato risulta < è infondata la censura secondo cui il primo giudice, nel disporre l’aggiudicazione a favore della originaria ricorrente, avrebbe illegittimamente invaso la sfera di discrezionalità dell’amministrazione in quanto, dalle illegittimità sopra richia-mate, non può che derivare l’effetto vincolato dell’aggiudicazione dell’appalto alla seconda classificata, senza alcun margine di discrezionalità per l’amministrazione stessa.> Dalla decisione numero 33 del 9 gennaio 2009, emessa dal Consiglio di Stato ci vengono forniti alcuni importanti insegnamenti: < nel caso in cui alla gara partecipi una associazione temporanea, ciascuno dei componenti è dotato di autonoma legittimazione ad impugnare i provvedimenti della relativa procedura Infine, vanno respinti anche i motivi di censura proposti in via incidentale e relativi alla mancata sottoscrizione dell’offerta in ogni pagina, da parte di tutte le imprese della costituenda ATI, non essendo tale prescrizione, stabilita a pena di esclusione, a differenza di quanto, invece, risulta stabilito per l’offerta econo-mica.> A cura di Sonia LAzzini REPUBBLICA ITALIANA N. 33/09 REG. DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO: 2007 DECISIONE
Sul ricorso in appello n. 6183/2007 del 23/07/2007, proposto dal COMUNE DI SPINEA rappresentato e difeso dall’avv. ALBERTO CARTIA con domicilio eletto in Roma, VIA F. CONFALONIERI N.5 presso l’avv. ANDREA MANZI la ALFA COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. IN PR. E Q.CAP.R.T.I. rappresentata e difesa dall’avv.ssa MICHELA REGGIO D'ACI con domicilio eletto in Roma, VIALE DI VILLA GRAZIOLI, 13 presso l’avv.ssa MICHELA REGGIOD'ACI la RTI - ALFA2 SCARL E IN PR. non costituitasi; SOC. BETA S.R.L. rappresentata e difesa dagli avvocati NICOLA MARCONE e PIER VETTOR GRIMANI con domicilio eletto in Roma, VIA GIUSEPPE MERCALLI, 11 presso l’avv. NICOLA MARCONE e sul ricorso in appello n. 6328/2007 del 27/07/2007, proposto dalla BETA S.R.L. rappresentata e difeso dagli avvocati NICOLA MARCONE e PIER VETTOR GRIMANI con domicilio eletto in Roma, VIA GIUSEPPE MERCALLI, 11 presso ALFA - COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. IN PR. E Q. CG RTI rappresentata e difesa dagli avvocati ELENA FABBRIS, GIORGIO TROVATO e MICHELA REGGIO D'ACI con domicilio eletto in Roma, VIALE DI VILLA GRAZIOLI, 13 presso l’avv.ssa MICHELA REGGIO D'ACI la RTI - ALFA2 S.C.A R.L. E IN PROPRIO non costituitasi; della sentenza del TAR VENETO - VENEZIA :Sezione I n. 788/2007, resa tra le parti, concernente AGGIUDICAZIONE APPALTO DI SERVIZIO DI REFEZIONE Visti gli atti di appello con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della ALFA COOP.ITALIANA DI RISTORAZIONE S.C. IN PR. E Q.CAP.R.T.I. e della SOC. BETA S.R.L.; Alla pubblica udienza del 15 Aprile 2008, relatore il Consigliere Adolfo Metro ed uditi, altresì, gli avvocati A. Manzi per delega Cartia, Reggio D’Aci, L. Anelli per delega Il comune di Spinea indiceva un pubblico incanto per l’appalto del servizio di refezione Con il ricorso in I grado ed i successivi motivi aggiunti, la ALFA sc deduceva l’illegittimità dell’aggiudicazione a favore della BETA srl. Avverso tale decisione proponeva appello il comune (ric. n. 6183/07), sostenendo i -falsa applicazione ed interpretazione dell’art. 11 del Disciplinare di gara, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, difetto ed illogicità della -falsa applicazione dell’art. 5 B, 2) del Disciplinare, in combinato disposto con gli artt. 11, 26, 31 e 46 del Capitolato speciale d’appalto, per analoghi motivi di legittimità, in quanto doveva ritenersi che l’appellante avesse la effettiva disponibilità dei centri di cottura alternativi indicati nell’offerta tecnica, requisito che, comunque, avrebbero dovuto essere accertato successivamente all’aggiudicazione; -falsa applicazione ed interpretazione dell’art. 36 del Capitolato speciale d’appalto, in combinato disposto con gli artt. 3, 23 e 52 dello stesso, nonché degli artt. 5 B 2) in combinato disposto con l’art. 10, per analoghi motivi di legittimità, perché la mancata allegazione delle schede tecniche contenenti la descrizione delle caratteristiche qualitative e quantitative delle derrate alimentari, prevista del Capitolato, non era prescritta a pena di esclusione e non era riportata nel Disciplinare di gara, né era stata oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice; -difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti, difetto ed illogicità della motivazione, irrazionalità, perché dall’accoglimento dell’azione impugnatoria della controinteressata non deriverebbe l’obbligo, per l’amministrazione, di Con altro ricorso (n. 6328/07) proposto avverso la stessa sentenza, la BETA srl ha sostenuto l’inammissibilità del ricorso di primo grado, in quanto proposto dalla sola capogruppo ALFA, nonché altri motivi analoghi a quelli proposti dall’amministrazione. In via incidentale, ha sostenuto la violazione del D.Lgs. n. 157/95 (ora art. 37 del D.Lgs. n. 163/06) e della lex specialis, per la mancata sottoscrizione di ogni pagina dell’offerta e la mancata specificazione delle parti del servizio rese dalle imprese raggruppate. Attesa l’evidente connessione, i due ricorsi possono essere riuniti. In relazione al primo ricorso (n. 6183/07), va respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello in quanto proposto avverso l’aggiudicazione provvisoria, atteso che risulta impugnata la comunicazione sull’esito della gara datata 25/8/06 e che, comunque, la stessa amministrazione non ha indicato, né risultano in atti, altri provvedimenti dalla stessa emanati e non impugnati dalla controinteressata Con riferimento al successivo motivo di doglianza, deve ritenersi che il Tar ha, correttamente, ritenuto illegittima l’attribuzione, alla BETA srl, dei cinque punti previsti dal disciplinare di gara per il “programma di emergenza in caso di temporaneo inutilizzo del centro di cottura” in quanto, risulta dimostrato in atti che il titolo giuridico alla disponibilità dei centri di cottura menzionati nel programma risulta acquisito dall’appellante, peraltro in maniera condizionata, solo successivamente all’apertura delle buste, con palese violazione della regola secondo cui i requisiti per l’attribuzione dei singoli punteggi devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda. Anche il motivo con cui si è sostenuta l’irrilevanza della mancata allegazione, come previsto dall’art. 36 del Capitolato, delle schede tecniche di tutti i prodotti utilizzati, deve ritenersi infondato atteso che tale disposizione, che va considerata integrativa del Disciplinare, prevedeva tale comunicazione già in sede di offerta di gara e che il carattere vincolante della prescrizione risulta dalla necessità di operare il confronto con quanto previsto dalle tabelle merceologiche a cui, i prodotti, “devono corrispondere Con riferimento al contenuto letterale di tale prescrizione, l’inosservanza dell’obbligo di comunicare la lista dei propri fornitori, correlata dalle schede tecniche a cui i prodotti “devono corrispondere tassativamente”, deve configurarsi, per l’amministrazione, come riferito ad un interesse essenziale dell’offerta, non integrabile in corso di gara; pertanto, la mancanza di tali schede rende illegittima l’offerta. Infine, è infondata la censura secondo cui il primo giudice, nel disporre l’aggiudicazione a favore della originaria ricorrente, avrebbe illegittimamente invaso la sfera di discrezionalità dell’amministrazione in quanto, dalle illegittimità sopra richiamate, non può che derivare l’effetto vincolato dell’aggiudicazione dell’appalto alla seconda classificata, senza alcun margine di discrezionalità per l’amministrazione stessa. Con riferimento al ricorso n. 6328/07, va respinta l’eccezione secondo cui il ricorso di primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, perché proposto da una sola delle imprese raggruppate in ATI, posto che, nel caso in cui alla gara partecipi una associazione temporanea, ciascuno dei componenti è dotato di autonoma legittimazione ad impugnare i provvedimenti della relativa procedura (C.S. n. 490/08). Infine, vanno respinti anche i motivi di censura proposti in via incidentale e relativi alla mancata sottoscrizione dell’offerta in ogni pagina, da parte di tutte le imprese della costituenda ATI, non essendo tale prescrizione, stabilita a pena di esclusione, a differenza di quanto, invece, risulta stabilito per l’offerta economica. Infondata, infine, è anche la censura relativa alla mancata specificazione del servizio reso dalle imprese raggruppate, essendo stato espressamente specificato che la mandante ALFA2 avrebbe eseguito la fornitura delle derrate alimentari e avrebbe messo a disposizione il centro di cottura alternativo, elementi, questi, che costituiscono, Anche il ricorso incidentale, pertanto, deve ritenersi privo di pregio. In relazione a quanto esposto, gli appelli devono ritenersi infondati e vanno, pertanto, Le spese del giudizio sono poste a carico delle parti soccombenti e sono liquidate come Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, riunisce i ricorsi n. 6328/07 e n. 6183/07 meglio specificati in epigrafe li respinge e, per l’effetto, conferma pone le spese del giudizio in parti uguali a carico delle parti soccombenti, per complessivi Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 15 Aprile 2008, con l’intervento dei f.to Adolfo Metro f.to Emidio Frascione DEPOSITATA IN SEGRETERIA
il 08.01.2009
(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)
P. IL DIRIGENTE
f.to Livia Patroni Griffi

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